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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09367/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dalla sospensione di alcuni lavoratori e dalla loro collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria nell’ambito di procedure aziendali di riorganizzazione e successive proroghe/nuovi interventi. I lavoratori hanno agito per ottenere il risarcimento del danno pari alla differenza tra la retribuzione spettante e quanto percepito a titolo di integrazione salariale, deducendo l’illegittimità della sospensione e della collocazione in CIGS, in particolare per la genericità dei criteri di scelta e per l’assenza di adeguata rotazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con numerosi motivi, contestando: omessa pronuncia e nullità della sentenza; interpretazione del petitum e delle domande; prescrizione del diritto; pretesa rinuncia/inerzia dei lavoratori e conseguente perdita del diritto; necessità di costituzione in mora; motivazione apparente sulla genericità dei criteri di scelta; applicazione dell’art. 1, comma 7, l. n. 223/1991; omesso esame di documenti e verbali sindacali; rilevanza del d.lgs. n. 148/2015; mancata decadenza dall’impugnativa del trasferimento; riparto dell’onere della prova; riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c.; dedotta extrapetizione e richiesta di divisione matematica del periodo di CIGS tra tutti i dipendenti. Nel corso del giudizio di legittimità vi è stata anche rinuncia al ricorso nei confronti di alcuni lavoratori e conciliazione con un’altra lavoratrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti di alcuni intimati per rinuncia al ricorso, ha preso atto della cessazione della materia del contendere con una lavoratrice per intervenuta conciliazione con compensazione delle spese, e ha rigettato il ricorso nei confronti dei restanti lavoratori. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi della società, confermando la decisione di merito che aveva ravvisato l’illegittimità della sospensione e della collocazione in CIGS per genericità dei criteri di scelta e conseguente responsabilità datoriale al risarcimento del danno. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    non si applica al giudizio di cassazione ai fini dell’estinzione per rinuncia al ricorso; la rinuncia produce effetti processuali senza necessità di accettazione della controparte.

  • art. 390 c.p.c.

    ricorrono le condizioni per dichiarare l’estinzione del processo nei confronti delle parti rispetto alle quali vi è stata rinuncia al ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali; la censura è inoltre infondata quando la sentenza contiene risposta al motivo di gravame.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è sufficiente quando espone, anche sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto della decisione; nel caso concreto la motivazione non era apparente.

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la carenza di specificità delle domande, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché attiene all’interpretazione della domanda e non a un vizio di legittimità autonomo.

  • art. 2948 c.c.

    la Corte esclude l’applicabilità della prescrizione quinquennale alla domanda di risarcimento per illegittima sospensione in CIGS, qualificandola come credito da inadempimento contrattuale soggetto a prescrizione decennale.

  • art. 1175 c.c.

    non può fondare la perdita del diritto la mera inerzia del lavoratore; occorre una condotta univoca di rinuncia o abdicazione.

  • art. 1375 c.c.

    la buona fede non consente di desumere rinuncia tacita dalla sola mancata iniziativa del creditore, salvo comportamento concludente univoco.

  • art. 1219, primo comma, c.c.

    in caso di illegittima sospensione in CIGS il lavoratore non è tenuto a costituire in mora il datore di lavoro mediante intimazione scritta, perché la mora credendi deriva dall’atto datoriale illegittimo.

  • art. 1, comma 7, l. n. 223 del 1991

    la genericità dei criteri di scelta adottati negli accordi sindacali si riflette sull’illegittimità della procedura e della sospensione, poiché i criteri devono essere predeterminati e verificabili.

  • d.lgs. n. 148 del 2015

    la doglianza sulla sua applicazione è stata ritenuta inammissibile/inconferente perché mirava a una nuova valutazione del merito e non a un vero problema interpretativo della norma.

  • art. 32, terzo comma, lett. c), l. n. 183/2010

    la decadenza dall’impugnativa del trasferimento è stata ritenuta irrilevante/inconferente nel caso concreto, perché non si verteva in un effettivo trasferimento tutelabile in tali termini.

  • art. 2697 c.c.

    la società non ha assolto l’onere di provare i presupposti per una riduzione del risarcimento e per un ipotetico diverso periodo di CIGS; la censura sul riparto dell’onere è stata respinta.

  • art. 1227 c.c.

    la riduzione del risarcimento per concorso colposo/non immediata azione risarcitoria è stata esclusa; la sola inerzia del creditore non integra concausa del danno e non giustifica la diminuzione del risarcimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di CIGS, se il lavoratore deduce l’illegittimità della sospensione per genericità dei criteri di scelta, la doglianza investe la legittimità della procedura e dell’atto datoriale di gestione del rapporto, con conseguente tutela risarcitoria da inadempimento contrattuale.
  • La mera inerzia del lavoratore o la mancata attivazione immediata non valgono, di per sé, come rinuncia al diritto o come causa di riduzione del risarcimento: occorre una volontà abdicativa espressa o comunque desumibile da comportamenti univoci.
  • Il risarcimento del danno derivante da illegittima sospensione in CIGS è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non a quella quinquennale, perché il credito nasce da inadempimento contrattuale.
  • Nel giudizio di cassazione, l’omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali e la rinuncia al ricorso produce effetti senza necessità di accettazione della controparte.
  • Una censura che richieda una nuova valutazione dei fatti, dei documenti o della ricostruzione della procedura di CIGS è inammissibile in sede di legittimità quando mira soltanto a sostituire una diversa lettura del merito.
  • Quando il giudice di merito ravvisa la genericità dei criteri di scelta per la sospensione, il datore di lavoro che invochi una riduzione del danno deve provare in modo concreto i presupposti del diverso quantificarsi del pregiudizio e non può limitarsi a sostenere apoditticamente che il lavoratore sarebbe comunque rimasto in CIGS.

Come è indicizzato

MaterieCassa integrazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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