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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40952/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Questione di competenza territoriale sollevata dalla difesa dell'imputato Michele Cianci: essendo ignoto il locus commissi delicti per i reati contestati (delitti associativi e traffico di stupefacenti e gestione di market nel dark web), la difesa chiedeva di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Brescia e la competenza del Tribunale di Trani/Bari in base ai criteri sussidiari (residenza dell'imputato). Il Tribunale di Brescia ha rimesso la questione alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha confermato la competenza territoriale del Tribunale di Brescia. Motivazioni principali: 1) la competenza va determinata in relazione al reato più gravemente sanzionato (art. 16 cod. proc. pen.), qui il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990; 2) la connessione con procedimenti relativi ad altri coindagati non determina la competenza quando il procedimento per il reato richiamato è già definito con sentenza irrevocabile o quando la connessione deve essere valutata al momento del rinvio a giudizio (perciò non operano qui né la perpetuatio iurisdictionis né la connessione fondata sui soli atti di indagine); 3) i criteri suppletivi (residenza, domicilio, dimora) non conducono a un risultato univoco perché gli imputati hanno residenze in più circondari e fra i partecipi figura anche un residente a Brescia (Florin Onca); pertanto si applica il criterio residuale di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen.: giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato (Brescia). Sulla base di ciò la Corte ha dichiarato infondato il motivo di incompetenza e ha confermato la competenza del Tribunale di Brescia.

Norme richiamate

  • art. 24-bis cod. proc. pen.

    Regime del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione: utilizzato per devolvere alla Cassazione la questione di competenza sollevata in primo grado; la Corte ha deciso in base a questo rito confermando la competenza del Tribunale di Brescia

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Fattispecie delittuosa più grave rilevante ai fini della determinazione della competenza (la competenza si determina con riferimento al reato più gravemente sanzionato ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen.)

  • art. 416 cod. pen., secondo comma

    Delitto associativo contestato in concorso; la Corte ha rilevato che può concorrere con l'art. 74 DPR 309/1990 ma non è quello che determina la competenza se è meno grave

  • art. 16, comma 1, cod. proc. pen.

    Principio per cui la competenza territoriale si determina avendo riguardo al delitto più gravemente sanzionato fra quelli contestati (qui applicato con riferimento all'art. 74)

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Criterio generale di determinazione del luogo di commissione: non applicabile nel caso concreto per l'impossibilità di individuare un locus specifico nelle condotte svolte via web

  • art. 9, commi 1-3, cod. proc. pen.

    Criteri suppletivi e residuale per la competenza territoriale: se i criteri principali non sono applicabili si passa ai criteri di residenza/domicilio/dimora; se questi non sono univoci si applica il criterio residuale (comma 3) del luogo ove ha sede l'ufficio del PM che per primo ha iscritto la notizia di reato (qui determinante, Brescia)

  • art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Principio relativo al luogo di commissione per reati plurisoggettivi: qui la partecipazione all'associazione è considerata fattispecie unitaria con luogo comune, ma non consente di spostare la competenza quando altre regole residuali prevalgono

  • art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come possibile criterio legato alla competenza distrettuale (Bari), ma la Corte ha ritenuto irrilevante per l'esito concreto perché la residenza degli imputati non era univoca

  • Sez. U, n. 48590 del 2019 (Sacco)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata: l'attribuzione di competenza per connessione va valutata al momento del rinvio a giudizio e non sulla base della contestazione nella richiesta del PM; dunque la connessione non può essere invocata qui

  • Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013 (Taricco)

    Principio che la connessione è criterio autonomo di attribuzione della competenza ma presuppone l'esistenza (o la possibile esistenza) di più procedimenti pendenti per reati connessi; se il procedimento più grave è già definito con sentenza irrevocabile la disciplina della connessione non opera

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008 e altre)

    Orientamenti richiamati sul concorso tra delitti associativi e delitti in materia di stupefacenti e sulla applicazione dei criteri di competenza

Massime di principio

  • Quando il locus commissi delicti è ignoto (reati commessi online/dark web) i criteri 'classici' di competenza territoriale possono risultare inapplicabili e occorre ricorrere ai criteri suppletivi e, se necessario, al criterio residuale dell'art. 9, comma 3 (ufficio del PM che per primo ha iscritto la notizia di reato).
  • La competenza territoriale si determina con riferimento al reato più gravemente sanzionato tra quelli contestati (art. 16): identificare quale capo è più grave è essenziale per l'attribuzione della competenza.
  • La connessione tra procedimenti può trasferire la competenza solo se esistono o possono esistere più procedimenti connessi pendenti nello stesso stato e grado; se il procedimento rilevante è già definito con sentenza irrevocabile la connessione non opera.
  • La verifica della perpetuatio iurisdictionis richiede il vaglio complessivo dell'udienza preliminare/rinvio a giudizio: non basta la contestazione nel decreto o negli atti d'indagine per stabilire l'immutabilità della competenza.
  • I criteri di residenza/domicilio/dimora (art. 9, comma 2) sono utilizzabili solo se conducono a un risultato univoco; in presenza di più imputati con residenze in circondari diversi si applica il criterio residuale (art. 9, comma 3).
  • Nelle fattispecie plurisoggettive e in particolare nei casi di criminalità informatica/distribuita, è essenziale verificare se vi siano partecipi con collegamento territoriale certo (residenza, sede PM) poiché anche la presenza di un solo partecipe radicato in un circondario può ancorare la competenza a quella sede.
  • Prima di proporre eccezioni di incompetenza in casi 'web' conviene accertare quale ufficio del PM ha per primo iscritto la notizia di reato e lo stato dei procedimenti connessi (se vi sono sentenze irrevocabili), perché questi fattori sono spesso decisivi.

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