Cassazione Civile, Ordinanza n. 12668/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2015 emesso nei confronti di una ditta individuale che gestiva un esercizio pubblico, a seguito del rinvenimento in loco di un apparecchio da gioco non autorizzato, privo di codice identificativo, titolo autorizzatorio e nulla osta, non collegato alla rete telematica di controllo. Sulla base del PVC della Guardia di Finanza e della segnalazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il reddito d’impresa e l’IVA assumendo come base imponibile anche l’imposta unica sui giochi determinata forfettariamente. La CTR ha accolto solo in parte l’appello del contribuente, ritenendo la presunzione legale superabile e riducendo la base imponibile da oltre 273.000 euro a 78.000 euro, sia limitando i giorni di operatività al periodo successivo all’entrata in vigore della norma, sia valorizzando l’incasso rinvenuto in occasione dell’accesso e la presenza di altri apparecchi leciti. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha denunciato violazione dell’art. 1, comma 646, lett. b), della L. n. 190/2014 e degli artt. 2727-2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva arbitrariamente rideterminato la base imponibile in contrasto con la disciplina legale, che prevede l’applicazione dell’aliquota del 6% su un imponibile medio forfetario giornaliero di 3.000 euro per 365 giorni di presunta operatività dell’apparecchio, senza deroghe discrezionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la CTR, pur correttamente qualificando la base forfetaria come presunzione iuris tantum e quindi superabile con prova contraria, non abbia verificato se tale prova fosse stata davvero offerta dal contribuente; inoltre, ha censurato l’utilizzo di un criterio estimativo arbitrario e non ancorato a un adeguato supporto probatorio, rilevando che il giudice tributario non può sostituire equitativamente il parametro legale con una propria stima. La Corte ha affermato che la semplificazione probatoria predisposta dal legislatore può essere superata dal contribuente anche sul quantum, ma solo mediante idonea prova contraria.
Norme richiamate
art. 1, comma 646, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190
imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio
La previsione introduce una semplificazione probatoria e una base imponibile forfetaria operante in via presuntiva, ma non configura una presunzione assoluta; il contribuente può fornire prova contraria, anche sul quantum, una volta dimostrati i presupposti applicativi della norma.
art. 1, comma 647, L. 23 dicembre 2014, n. 190
È richiamato per evidenziare che la disciplina contempla la possibilità di incidere sul computo dei giorni di effettiva operatività, confermando la natura non assoluta della presunzione.
È evocato quale parametro delle presunzioni semplici, nel cui ambito la disciplina fiscale va letta come meccanismo presuntivo vincibile con prova contraria.
La pretesa tributaria basata su presunzioni richiede un ragionamento presuntivo logicamente fondato e non arbitrario, e il giudice non può sostituire alla presunzione legale un proprio criterio estimativo sganciato dal compendio probatorio.
art. 53 Cost.
La determinazione dell’imponibile e dell’imposta deve rispettare la capacità contributiva; ciò esclude che l’imponibile sia fissato in modo assoluto senza consentire al contribuente di dimostrare che, in concreto, esso è inferiore.
art. 39-quater, comma 3, d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003
È richiamato in via sistematica come precedente che qualifica la determinazione induttiva con importo forfetizzato come semplificazione probatoria non incompatibile con la prova contraria del contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Non è il vizio fatto valere; la censura riguarda la violazione di legge e non l’omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- Quando la legge tributaria utilizza un imponibile medio forfetario per agevolare l’accertamento, tale meccanismo va letto come presunzione iuris tantum e non come presunzione assoluta, salvo espressa previsione contraria.
- La semplificazione probatoria predisposta dal legislatore in ambito fiscale è compatibile con l’art. 53 Cost. solo se al contribuente è consentito dimostrare, con prova contraria, che l’imponibile effettivo sia inferiore a quello presunto, anche sul quantum.
- Una volta operante la presunzione legale-fiscale, il contribuente deve assolvare l’onere della prova contraria secondo le regole ordinarie delle presunzioni; il giudice non può sostituire alla base legale un proprio criterio equitativo o meramente intuitivo.
- Nel contenzioso tributario il giudice deve motivare la rideterminazione della pretesa sulla base del materiale istruttorio e non può ricorrere a una valutazione equitativa sostitutiva della disciplina legale o del compendio probatorio.
- Le finalità di contrasto all’evasione o all’illegalità possono giustificare presidi sanzionatori o meccanismi di controllo più incisivi, ma non autorizzano, di per sé, un’imposizione sganciata dalla capacità contributiva.
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