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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20634/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato davanti al TAR un provvedimento dell'Autorità antitrust che, all'esito di un'istruttoria su una gara Consip per servizi di supporto e assistenza tecnica, aveva accertato la partecipazione di più società a un'intesa restrittiva della concorrenza ex art. 101 TFUE, finalizzata a condizionare l'esito della gara mediante spartizione dei lotti ed eliminazione del confronto concorrenziale, irrogando anche una sanzione pecuniaria. Dopo il rigetto in appello del ricorso originario, la società ha proposto ricorso per cassazione a Sezioni Unite deducendo, formalmente come motivi inerenti alla giurisdizione, la violazione degli artt. 362, comma 1, c.p.c. e 110 c.p.a. per eccesso/difetto di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato in relazione all'art. 101 TFUE. In sostanza ha sostenuto che il giudice amministrativo avrebbe erroneamente applicato i criteri euro-unitari sull'intesa e sull'unico centro decisionale tra società del network KPMG, attribuendo alla ricorrente una partecipazione collusiva non dimostrata, anche in assenza di un controllo societario in senso stretto e sulla base di elementi indiziari ritenuti inidonei.

La decisione

La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non denunciassero un vero sconfinamento del giudice amministrativo dai limiti esterni della giurisdizione, ma contestassero soltanto il modo in cui il Consiglio di Stato aveva interpretato l'art. 101 TFUE, valutato gli indizi e apprezzato il materiale probatorio relativo alla partecipazione della società all'intesa. Secondo la Corte, il Consiglio di Stato aveva invece esercitato pienamente la propria giurisdizione, anche in sede di cognizione estesa al merito sulle sanzioni pecuniarie, senza invadere la sfera riservata al legislatore o all'amministrazione né negare la propria giurisdizione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'Autorità resistente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 TFUE

    La ricorrente lo invocava per contestare la sussistenza dell'intesa restrittiva; la Corte ha rilevato che la doglianza investiva l'interpretazione e l'applicazione sostanziale della norma, non un vizio di giurisdizione.

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    Consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato solo per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 110 c.p.a.

    Richiama la stessa limitazione del sindacato della Cassazione alle sole questioni di giurisdizione.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, non per errores in iudicando o in procedendo.

  • art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È richiamato per affermare che la cognizione estesa al merito sulle sanzioni pecuniarie resta comunque interna alla giurisdizione del Consiglio di Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato è ammissibile solo se deduce un effettivo difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non è sufficiente prospettare un cattivo esercizio del potere giurisdizionale, un errore interpretativo o una diversa valutazione del fatto e delle prove.
  • Anche quando il giudice amministrativo abbia giurisdizione estesa al merito, il sindacato delle Sezioni Unite resta limitato ai soli confini esterni della giurisdizione e non può trasformarsi in un ulteriore grado di merito sulla legittimità o sulla misura della sanzione.
  • In materia antitrust, il giudice amministrativo può e deve esaminare anche gli aspetti fattuali e probatori rilevanti per la legittimità della sanzione, purché non si sostituisca all'Autorità nell'attività amministrativa: il controllo giurisdizionale è effettivo, ma non sostitutivo.
  • La denuncia di un'erronea applicazione dei criteri giuridici sull'intesa restrittiva, sulla nozione di impresa o sulla ricostruzione indiziaria del cartello integra una censura di merito o di error in iudicando, non un motivo inerente alla giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorrenza sleale
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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