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Sentenza

Sentenza del 05/10/2004 n. 19854 - Corte di Cassazione

Accertamento - Avviso di liquidazione - Pluralita' di soggetti passivi - Notifica proposta ad uno solo - Impugnazione proposta da tutti - Regola processuale della conoscenza degli atti - Nullita' dell'atto impositivo - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva dichiarato nullo l'avviso di liquidazione INVIM notificato a uno solo degli eredi presso il domicilio del defunto. Il ricorso denunciava, da un lato, un'insufficiente motivazione della sentenza e, dall'altro, la violazione degli artt. 65 del D.P.R. n. 600/1973, 156 e 160 c.p.c., sostenendo che la proposizione tempestiva del ricorso da parte di tutti gli eredi aveva dimostrato la piena conoscenza dell'atto e ne aveva sanato l'eventuale nullità notificatoria per raggiungimento dello scopo.

La decisione

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha stabilito che la notificazione dell'avviso a uno solo degli eredi costituisce un vizio di nullità, non di inesistenza, e che tale vizio è sanato quando tutti gli eredi impugnano tempestivamente l'atto, dimostrando di averne avuto piena conoscenza e di aver potuto esercitare il diritto di difesa. La sanatoria, tuttavia, non può impedire la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo se il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine decadenziale; tale decadenza deve essere specificamente dedotta dal contribuente e non può essere rilevata d'ufficio. Poiché nel caso concreto gli eredi non avevano contestato la decadenza dell'Ufficio, la sentenza regionale è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, anche per la decisione sulle spese e sugli ulteriori motivi di appello.

Norme richiamate

  • Art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La notifica degli atti concernenti il dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del de cuius.

    La norma disciplina le modalità di notificazione agli eredi. La notificazione a uno solo di essi è irregolare, ma il vizio è qualificabile come nullità quando il destinatario mantiene un collegamento con il soggetto previsto dalla norma; non si tratta di inesistenza.

  • Artt. 156 e 160 del codice di procedura civile

    Non può essere pronunciata la nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    Il principio del raggiungimento dello scopo si applica anche alla notificazione degli atti impositivi, in quanto la disciplina tributaria richiama le forme di notificazione del codice di procedura civile. La proposizione tempestiva del ricorso da parte di tutti i destinatari sana la nullità perché dimostra la piena conoscenza dell'atto e consente l'esercizio del diritto di difesa.

  • Art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamo alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

    Il rinvio alle regole processuali sulla notificazione comporta anche l'applicazione del relativo regime delle nullità e delle sanatorie.

  • Art. 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La validità della notificazione è elemento necessario per evitare la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento. La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera solo se il ricorso e, quindi, la conoscenza effettiva dell'atto si verificano prima della scadenza del termine decadenziale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La proposizione del ricorso tributario costituisce il momento processuale attraverso il quale il contribuente impugna l'atto impositivo e dimostra, in presenza di una notifica nulla, di averne acquisito conoscenza.

Massime di principio

  • La notifica di un atto tributario a un soggetto diverso da tutti i destinatari previsti dalla legge può integrare una nullità, ma non necessariamente l'inesistenza dell'atto.
  • Se tutti i destinatari propongono tempestivamente ricorso e svolgono una difesa effettiva, la nullità della notificazione è normalmente sanata per raggiungimento dello scopo.
  • La sanatoria elimina il vizio formale della notificazione, ma non può trasformare in tempestivo un atto notificato dopo la scadenza del termine entro cui l'Amministrazione doveva esercitare il proprio potere.
  • La decadenza dell'Amministrazione deve essere contestata specificamente dal contribuente nel ricorso introduttivo; il giudice tributario non può rilevarla d'ufficio.
  • Quando si riceve un atto notificato in modo irregolare, è opportuno verificare contemporaneamente sia la possibilità di sanatoria per conoscenza effettiva sia il rispetto dei termini decadenziali dell'Amministrazione.

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