Sentenza del 30/11/2006 n. 25506 - Corte di Cassazione
I.C.I. - Area fabbricabile - Inclusione nello strumento urbanistico - Liquidazione dell'imposta - Ammissibile - Dipendenza da approvazione Regione - Dipendenza da oneri urbanistici - Inammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva annullato gli avvisi ICI relativi agli anni 1993-1997. Con il primo motivo ha sostenuto che, ai fini ICI, i terreni diventano aree fabbricabili quando il piano regolatore generale è adottato dal Comune, senza che occorrano la successiva approvazione regionale o strumenti urbanistici attuativi. Con il secondo motivo ha contestato il riconoscimento per il 1993-1994 dell’agevolazione prevista per i terreni agricoli condotti direttamente dalla contribuente, sostenendo che non fossero provati i requisiti richiesti, inclusa l’iscrizione negli elenchi comunali. Gli avvisi contestavano inoltre l’infedele dichiarazione per il 1993-1994 e l’omessa dichiarazione della variazione urbanistica per il 1995-1997, dopo l’adozione del nuovo PRG il 22 maggio 1995.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e respinto il secondo. Ha stabilito che un’area è fabbricabile ai fini ICI se destinabile all’edificazione secondo il PRG adottato dal Comune, anche prima dell’approvazione regionale e dell’adozione degli strumenti attuativi; il valore imponibile va determinato in concreto secondo il valore venale, considerando anche l’effettiva e prossima edificabilità e gli eventuali oneri di urbanizzazione. Quanto all’agevolazione per il 1993-1994, la Corte ha confermato che l’iscrizione negli elenchi comunali prevista dall’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 non si applicava retroattivamente a quelle annualità. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata a un’altra Sezione della CTR del Veneto, anche per la liquidazione delle spese; non è stata quindi definita in Cassazione la quantificazione dell’imposta.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504/1992
Pertanto, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 504/1992, un'area e' da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Per la qualificazione fiscale come area fabbricabile è sufficiente la previsione edificatoria contenuta nel PRG adottato dal Comune: non occorrono né l’approvazione regionale né strumenti attuativi.
Art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992
E' evidente che, in sede di valutazione, la minore o maggiore attualita' e potenzialita' della edificabilita' dovra' essere considerata ai fini di una corretta valutazione del valore venale delle stesse, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, per l'Ici, e 51, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986, per l'imposta di registro.
La base imponibile dell’area fabbricabile è il valore venale in comune commercio, ma la valutazione deve riflettere il grado di attualità e potenzialità dell’edificazione e i relativi fattori che incidono sul valore.
Art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997
Tale eccezione, riproposta come motivo di ricorso, e' infondata, perche' il precetto contenuto nell'art. 58 citato, non vale per le annualita' 1993 e 1994, ma soltanto per il futuro, cosi' ha osservato il giudice di merito, in sintonia con l'insegnamento di questa Corte.
Il requisito dell’iscrizione negli elenchi comunali previsto dalla disposizione non è applicabile retroattivamente alle annualità 1993 e 1994.
Art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992
La disposizione prevede l’agevolazione ICI per i terreni agricoli posseduti e condotti dai soggetti qualificati, quando permane l’utilizzazione agro-silvo-pastorale. Nel caso esaminato, il secondo motivo del Comune è stato respinto perché la CTR aveva accertato in fatto la conduzione diretta e il requisito dell’iscrizione previsto dall’art. 58 non valeva per il 1993-1994.
Art. 374, comma 2, del codice di procedura civile
La disposizione ha consentito di rimettere alle Sezioni Unite la decisione, per risolvere il contrasto giurisprudenziale sulla definizione di area fabbricabile ai fini fiscali.
Massime di principio
- Ai fini dell’ICI, la qualificazione fiscale di un terreno come fabbricabile non coincide con il diritto urbanistico di edificare immediatamente: è sufficiente che la destinazione edificatoria risulti dal PRG adottato dal Comune, anche se il piano non è ancora approvato dalla Regione e mancano strumenti attuativi.
- La qualificazione come area fabbricabile determina il criterio di calcolo della base imponibile, non un’automatica equiparazione di valore tra tutti i terreni edificabili. Il valore deve essere stimato in concreto secondo il mercato.
- Nel determinare il valore venale vanno considerati il grado di attualità e la potenzialità dell’edificazione, i tempi e le incertezze delle procedure ancora necessarie e gli eventuali oneri di urbanizzazione; la minore immediata edificabilità può quindi ridurre la stima.
- I requisiti introdotti da una norma successiva per accedere a un’agevolazione non si applicano automaticamente alle annualità precedenti: occorre verificare la portata temporale della disposizione.
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