Sentenza del 12/07/2005 n. 14669 - Corte di Cassazione
Contezioso tributario - Concessionario della riscossione - Integrazione del contraddittorio per atti allo stesso non direttamente riferibili - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva richiesto a T.G.P. L. 154.000 per la TARSU 2000 mediante un avviso di pagamento, somma che il contribuente aveva versato prima di proporre opposizione. Contestava vizi della delibera comunale presupposta e del ruolo, chiedendo la nullità di quest’ultimo; sosteneva inoltre che il giudizio fosse inscindibile e che andasse integrato il contraddittorio nei confronti del concessionario. Dopo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Torino (sentenza n. 50/29/2002), confermata dalla Commissione tributaria regionale, il contribuente ha proposto sette motivi di cassazione: mancata integrazione del contraddittorio; impugnabilità del ruolo, della comunicazione d’iscrizione a ruolo e dell’avviso di pagamento; violazioni dello Statuto del contribuente e del diritto di difesa; contestazioni sulla procura del Comune, sulle spese processuali e sulla nomina di un difensore esterno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso il litisconsorzio necessario e la necessità d’integrare il contraddittorio: la controversia riguardava vizi degli atti presupposti e non errori direttamente imputabili al concessionario. La legittimazione passiva di quest’ultimo sussiste solo quando si contestano vizi propri degli atti a lui riferibili, come compilazione, intestazione o notificazione della cartella. Ha inoltre confermato che l’avviso in questione era una comunicazione bonaria e un invito a pagare, non un atto autonomamente impugnabile tra quelli previsti dalla legge; l’eventuale contestazione poteva essere proposta contro la cartella esattoriale oppure, dopo il pagamento, mediante istanza di rimborso. Le ulteriori doglianze sono state disattese: non sono stati ravvisati vizi motivazionali, violazioni dello Statuto del contribuente, irregolarità della procura o della nomina del difensore esterno, né errori nella liquidazione delle spese. Il contribuente è stato condannato alle spese della cassazione, liquidate in Euro 1.000,00, di cui Euro 850,00 per onorario, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 14, commi 1 e 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’art. 14, D.Lgs. n. 546/92, ai fini del litisconsorzio, richiede che l'oggetto dei ricorso riguardi "inscindibilmente più soggetti" (comma 1); ed, in questa ipotesi di cause inscindibili, dispone che "già ordinata l'integrazione del contraddittorio" (comma 2).
Il litisconsorzio necessario nel processo tributario ricorre se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti. Nel caso deciso, la controversia non era inscindibile e quindi l’omessa integrazione del contraddittorio non determinava la nullità del giudizio.
Art. 10, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. n. 546/92, in caso di impugnazione della cartella esattoriale, sussiste la legittimazione passiva del Concessionario del Servizio di riscossione dei tributi solo se l'impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora i motivi di ricoreo attengano alla decenza del tributo.
Il concessionario è legittimato passivamente quando sono contestati vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo; non lo è se le doglianze riguardano la debenza del tributo o l’attività accertativa dell’ente impositore.
Art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In definitiva, deve convenirsi che correttamente i giudici di merito, di primo e secondo grado, dichiaravano l'inammissibilità del ricorso sul preliminare rilievo della non impugnabilità dell'avviso di pagamento.
L’avviso di pagamento descritto nella decisione non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili individuati dall’art. 19: è un invito bonario al pagamento, distinto dalla cartella esattoriale e dagli altri atti tipici. La contestazione può essere rivolta contro l’atto impugnabile successivamente emesso, se ne ricorrono i presupposti.
Art. 7, comma 2, lettera c), Legge 27 luglio 2000, n. 212
Tuttavia, per compiutezza di analisi, il cennato contenuto dell'atto impugnato, proprio perché alquanto dettagliato, non viola né l'art. 7 della L. n. 212/2000, che prescrive per gli atti impositivi l'indicazione delle modalità, del termine dell'organo giurisdizionale davanti al quale poter ricorrere
Secondo la Corte, l’obbligo di indicare le modalità e i termini d’impugnazione riguarda gli atti impositivi. L’avviso in esame, per contenuto e natura di comunicazione bonaria, non violava la norma.
Art. 10, Legge 27 luglio 2000, n. 212
né l'art. 10 del medesimo Statuto, in quanto, stante la chiarezza del contenuto testuale dell'atto, non può fondatamene ipotizzarsi la violazione dei principi di collaborazione e buona fede.
La chiarezza dell’atto esclude, nella fattispecie, una violazione dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione.
Art. 75 disp. att. c.p.c.
la liquidazione globale può essere ammessa solo se sia stata presentata la nota "delle spese, ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., dovendosi in tal modo presumere che il giudice abbia voluto liquidare le spese in conformità di tale nota; quando, invece, questa, in violazione della norma citata, non sia stata presentata, il giudice ha sì il potere di liquidare le spese sulla base degli atti di causa, ma deve indicarli specificamente nella misura necessaria a consentire alla parte il suddetto controllo di conformità
La liquidazione globale delle spese è ammissibile se è stata depositata la nota spese. In mancanza, il giudice può liquidarle sulla base degli atti, ma deve specificare gli importi in modo da consentire il controllo del rispetto dei limiti applicabili.
Art. 112 c.p.c.
A questi precetti si atteneva la decisione gravata, per cui va. disatteso il rilievo di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) dove la condanna è avvenuta in misura diversa e maggiore rispetto a quella prevista nell'accordo.
L’accordo tra l’ente e il difensore sul compenso non vincola il giudice, che liquida le spese secondo i criteri legali e la tariffa; una liquidazione superiore a quella concordata non costituisce, per ciò solo, violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Ma senza dubbio, se pure poteva derivarne un errore materiale, non può certamente parlarsi di omessa motivazione sul punto, ben potendo l'eventuale omessa motivazione su una questione di diritto essere integrata dalla Corte, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., nel senso precipuo dell'esistenza di valida procura.
La Corte di cassazione può integrare la motivazione su una questione di diritto; nel caso concreto ha ritenuto che la procura del Comune fosse valida e che l’incertezza derivante dall’elenco dei contribuenti non fosse decisiva.
Art. 12, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
in tema di contenzioso tributario, le norme, che prescrivono l'obbligo di assistenza tecnica l'art. 30, comma 1, lett. i, L. n. 413/91 ed art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 546/92) consentono che l'ente locale provveda alla nomina di un professionista esterno, iscritto nell'albo (Cass. n. 18541/2003 e n. 17936/2004).
L’obbligo di assistenza tecnica nel contenzioso tributario non impedisce all’ente locale di nominare un professionista esterno, purché iscritto all’albo.
Art. 30, comma 1, lettera i), Legge 30 dicembre 1991, n. 413
in tema di contenzioso tributario, le norme, che prescrivono l'obbligo di assistenza tecnica l'art. 30, comma 1, lett. i, L. n. 413/91 ed art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 546/92) consentono che l'ente locale provveda alla nomina di un professionista esterno, iscritto nell'albo (Cass. n. 18541/2003 e n. 17936/2004).
La disposizione, letta insieme all’art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, consente all’ente locale di farsi assistere da un professionista esterno iscritto all’albo.
Massime di principio
- La legittimazione passiva del concessionario della riscossione dipende dal contenuto effettivo delle contestazioni: riguarda i vizi propri degli atti da lui formati o notificati e del procedimento esecutivo, non i vizi dell’accertamento o della pretesa tributaria imputabili all’ente impositore.
- Il concessionario e l’ente impositore non sono automaticamente litisconsorti necessari. L’integrazione del contraddittorio è richiesta solo quando la controversia investe inscindibilmente più soggetti.
- Un avviso bonario o un semplice invito al pagamento non è necessariamente un atto impugnabile: occorre verificare che rientri tra gli atti previsti dalla legge o che manifesti una pretesa tributaria autonomamente lesiva. La denominazione dell’atto, da sola, non è decisiva.
- Se il contribuente ha pagato e ritiene indebita la somma, la decisione indica l’istanza di rimborso come possibile via di tutela; se non paga, la contestazione può essere proposta contro la cartella esattoriale quando questa venga emessa, nei limiti dei motivi consentiti.
- Le contestazioni su vizi propri della cartella o della sua notifica vanno indirizzate al soggetto cui quegli errori sono imputabili; quelle sulla debenza del tributo o sugli atti presupposti vanno rivolte all’ente impositore.
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