Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/05/2004 n. 8439 - Corte di Cassazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - Art. 2697 cod. civ. - Applicabilita' - Fondamento - Azione di rimborso - Onere della prova - Contribuente - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso di lire 56.137.836, sostenendo di aver versato due volte la medesima somma, una volta presso la Tesoreria di Bergamo e una volta presso quella di Milano. Contestava la decisione della Commissione tributaria regionale, che aveva negato il rimborso ritenendo non provata la duplicazione del pagamento. Sosteneva inoltre che il giudice d’appello avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori d’ufficio previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, ordinando alla banca la produzione della documentazione necessaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, nelle azioni di rimborso, spetta al contribuente provare i fatti costitutivi della propria pretesa e, innanzitutto, l’effettiva duplicazione del pagamento. Non è sufficiente sostenere che il versamento non risulti giustificato dalla dichiarazione o da un atto impositivo. La Corte ha inoltre chiarito che i poteri istruttori d’ufficio delle Commissioni tributarie costituiscono una facoltà discrezionale e non possono essere utilizzati per colmare le lacune probatorie imputabili alla parte. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Amministrazione non ha svolto attività difensiva in Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 2697 cod. civ.

    L'art. 2697 del codice civile è norma di carattere generale, che trova sicuramente applicazione anche nella materia tributaria. In particolare, nelle azioni di rimborso, l'onere della prova del pagamento di imposte che si pretende indebito ricade senz'altro sul contribuente e riguarda innanzitutto il fatto storico della duplicazione del pagamento, di cui si chiede la restituzione.

    L’onere della prova grava sul contribuente che chiede il rimborso. Egli deve dimostrare il pagamento indebito e, nel caso specifico, il fatto storico della duplicazione del versamento.

  • Art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    L'art. 7, comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992 assegna alle Commissioni tributarie la "facoltà" di ordinare alle parti "il deposito" di documenti ritenuti necessari per la decisione.

    Il potere del giudice tributario di ordinare il deposito di documenti è discrezionale e il suo mancato esercizio, di regola, non è censurabile in sede di legittimità.

  • Art. 111 Costituzione

    Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale.

    I poteri istruttori d’ufficio devono essere esercitati nel rispetto della parità delle parti e non possono trasformarsi in uno strumento per sostituire una parte nell’assolvimento del proprio onere probatorio.

  • Art. 38, D.P.R. n. 602/1973

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla domanda di rimborso, ma la decisione ha escluso che essa dispensasse il contribuente dalla prova dell’effettivo pagamento indebito e della sua duplicazione.

  • Art. 26, D.P.R. n. 600/1973

    Nel precedente richiamato dalla Corte, l’istituto di credito che chiede il rimborso di ritenute deve fornire elementi probatori immediatamente idonei a dimostrare l’errore, senza poter pretendere che le proprie insufficienze documentali siano colmate d’ufficio.

Massime di principio

  • Chi chiede il rimborso di un tributo deve provare concretamente il pagamento e la sua indebita duplicazione o altra causa di non debenza; la mera assenza di una giustificazione apparente non dimostra automaticamente l’indebito.
  • L’onere probatorio comprende i fatti storici costitutivi della domanda e non può essere sostituito da dichiarazioni della parte o da semplici deduzioni logiche.
  • I poteri istruttori d’ufficio del giudice tributario sono discrezionali e non costituiscono un rimedio ordinario alle carenze documentali della parte che avrebbe potuto produrre autonomamente la prova.
  • Il giudice può acquisire documenti non nella disponibilità della parte, soprattutto quando quest’ultima dimostri una concreta impossibilità di procurarseli e tali documenti siano potenzialmente decisivi; ciò deve avvenire nel rispetto del contraddittorio e della parità delle parti.
  • In una controversia analoga, il contribuente dovrebbe produrre ricevute, quietanze, estratti conto, registrazioni contabili e ogni documento idoneo a collegare i versamenti alla medesima obbligazione tributaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.