Sentenza del 14/04/2003 n. 5870 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE - Redditi di impresa - Accertamento induttivo - Scritture contabili regolarmente tenute - Riferimento alla difformita' della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella media del settore - Idoneita' - Esclusione - Difformita' abnorme ed irragionevole - Necessita'.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Barletta aveva rettificato i redditi Irpef e Ilor del 1984, applicando un ricarico del 45% sui costi e aumentando il reddito dichiarato da lire 138.701.000 a lire 179.279.000. Il contribuente aveva impugnato l’accertamento, contestando la sussistenza dei presupposti per procedere induttivamente e l’insufficiente motivazione. Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, rilevando che non erano stati forniti elementi concreti per giustificare la percentuale di ricarico. In cassazione il Ministero ha dedotto: (1) la violazione dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il reddito dichiarato era irrealistico e che il ricarico era inferiore a quello tipico del settore; (2) la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), dello stesso decreto, affermando che l’accertamento era consentito anche con contabilità formalmente regolare, se il reddito appariva inattendibile; (3) la legittimità dell’accertamento per una presunta evasione a monte, dovuta all’omessa registrazione di ricavi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha respinto congiuntamente i primi due motivi: pur essendo possibile l’accertamento induttivo anche in presenza di scritture formalmente regolari, la sola differenza tra il ricarico del contribuente e la media del settore non basta, salvo che sia così abnorme e irragionevole da rendere inattendibile la contabilità. Nel caso concreto l’Ufficio non aveva fornito gli elementi specifici richiesti per giustificare il ricarico e non risultava provata una divergenza di entità tale da legittimare l’accertamento. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità; per quanto eventualmente riferibile alle censure precedenti, è stato richiamato il rigetto già motivato. È quindi rimasto fermo l’esito favorevole al contribuente pronunciato dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che aveva confermato l’annullamento dell’accertamento disposto in primo grado. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.600, di cui euro 1.500 per onorari.
Norme richiamate
Art. 38, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In tema di accertamento delle imposte dirette, l'accertamento induttivo del reddito è consentito anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza.
La disposizione consente l’accertamento induttivo nonostante la regolarità formale delle scritture, ma occorre dimostrare che la contabilità, valutata nel suo complesso, sia inattendibile per contrasto con elementari criteri di ragionevolezza.
Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In presenza di contabilità regolarmente tenuta - come nella specie non è contestato - l'accertamento di maggiori ricavi d'impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza soltanto ove tale difformità raggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare appunto la documentazione contabile di ogni attendibilità. Diversamente, siffatta difformità rimane sul piano del mero indizio (in quanto gli indici elaborati per un determinato settore merceologico, pur basati su criteri statistici, non integrano un fatto noto e certo) che di per se stesso non è idoneo ad integrare gli estremi di una prova per presunzioni.
Con contabilità regolare, lo scostamento del ricarico rispetto alla media del settore non costituisce da solo prova presuntiva sufficiente. Può sostenere l’accertamento induttivo soltanto se è talmente anomalo e irragionevole da compromettere l’attendibilità delle scritture; gli indici statistici di settore, isolatamente considerati, restano meri indizi.
Massime di principio
- La regolarità formale della contabilità non impedisce in assoluto l’accertamento induttivo, ma l’Amministrazione deve dimostrare concretamente perché le scritture siano complessivamente inattendibili.
- La differenza tra il ricarico applicato dal contribuente e quello medio del settore non basta, da sola, a provare maggiori ricavi: è necessario uno scostamento abnorme e irragionevole, oppure ulteriori elementi concreti e specifici.
- Gli indici statistici di settore non sono fatti certi e, se utilizzati isolatamente, non costituiscono una prova per presunzioni sufficiente.
- Quando il giudice di merito rileva che l’Amministrazione non ha fornito i dati concreti richiesti per giustificare i criteri di calcolo, il richiamo generico alle medie di settore non supera tale carenza probatoria.
- Un motivo di ricorso per cassazione formulato in termini generici, senza individuare specificamente l’errore attribuito alla decisione impugnata, può essere dichiarato inammissibile.
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