Sentenza del 27/09/2002 n. 14005 - Corte di Cassazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE - Notificazione da parte di funzionario dell'amministrazione - Modalita' - A mezzo del servizio postale - Mancata stesura, sull'atto, della relata di notifica - Mera irregolarita'.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo la massima, l’omessa stesura della relata costituisce una mera irregolarità e non invalida la notificazione, in particolare quando questa abbia raggiunto il suo scopo. Non sono disponibili il testo integrale della sentenza, l’indicazione dei giudici e dei gradi coinvolti, l’esito formale del ricorso o le statuizioni sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La massima riguarda l’impugnazione di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale. La contestazione concerneva la validità della notificazione del verbale di accertamento, eseguita per posta da un funzionario dell’amministrazione senza redigere la relata di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto. Il testo del provvedimento non è disponibile, quindi non sono indicati i motivi specifici dedotti dalle parti né i dati concreti del caso.
Massime di principio
- Quando un verbale per violazione stradale è notificato per posta da un funzionario dell’amministrazione, la sola mancanza della relata sull’originale e sulla copia non determina automaticamente la nullità della notifica: secondo la massima, si tratta di una mera irregolarità.
- È rilevante che la notificazione abbia concretamente raggiunto il proprio scopo; la massima collega a tale circostanza l’assenza di effetti invalidanti.
- Poiché è disponibile soltanto la massima e non il testo della decisione, non si possono ricostruire le altre questioni processuali, le specifiche prove della ricezione, le norme applicate o le statuizioni finali.
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