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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34698/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Un consumatore aveva agito davanti al Tribunale chiedendo l’accertamento del difetto di fabbricazione e della scarsa qualità di una lente intraoculare impiantata, con conseguente condanna al risarcimento del danno nei confronti della società fornitrice/distributrice, di altri soggetti della catena commerciale e della struttura sanitaria. La società convenuta aveva chiesto in via riconvenzionale l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto azionato e il rigetto della domanda per assenza di nesso causale. In primo grado il giudizio era stato dichiarato estinto a seguito di transazione intervenuta tra tutte le parti tranne la società ricorrente. In appello la società aveva censurato, tra l’altro, l’inefficacia della transazione nei propri confronti, il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione, il mancato assolvimento dell’onere della prova e l’assenza di prova del danno e del nesso causale. In cassazione ha dedotto violazione di legge e omessa pronuncia sulla legittimazione passiva, sostenendo di non essere né venditrice diretta né fabbricante del prodotto, ma mero distributore, e che il responsabile verso il consumatore dovesse essere solo l’importatore europeo o il produttore individuato; ha inoltre lamentato errata applicazione delle norme sulla prescrizione, sulla valutazione delle prove e sul vizio motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non autosufficiente per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché la ricorrente non aveva riportato in modo adeguato gli atti e le allegazioni rilevanti relativi all’eccezione di difetto di legittimazione passiva, alla pronuncia di primo grado e ai motivi di appello, né aveva chiarito la posizione processuale della società terza evocata in causa. Ha inoltre considerato aspecifici gli altri motivi, perché non riportavano in modo puntuale le eccezioni e le argomentazioni della sentenza impugnata; la censura ex art. 116 c.p.c. era in realtà diretta a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità; il vizio di motivazione era stato prospettato fuori dai limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato come base per la richiesta di liquidazione equitativa del danno formulata in primo grado.

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della garanzia per vizi del bene venduto.

  • art. 1494 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle conseguenze risarcitorie della vendita di cosa viziata.

  • D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224

    Richiamato in tema di responsabilità da prodotto e di legittimazione passiva del distributore/importatore nella catena di commercializzazione.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte entrasse nel merito della relativa questione sostanziale.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all’efficacia della transazione e ai suoi effetti soggettivi.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato in tema di eccezione di prescrizione, dichiarata inammissibilmente censurata per aspecificità.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la sua violazione è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto, non quando si contesti la ricostruzione fattuale o la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Norma processuale richiamata nei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge sostanziale.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    La censura motivazionale è inammissibile se trasformata in critica alla valutazione di circostanze di fatto estranee al perimetro dell’omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    La Corte lo applica rigorosamente, dichiarando inammissibile il motivo per mancata specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dal ricorrente soccombente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il motivo che investe questioni di legittimazione passiva o altri profili fondati su atti e documenti processuali è inammissibile se non contiene una specifica e completa indicazione del contenuto degli atti rilevanti, delle deduzioni svolte nei gradi di merito e delle decisioni impugnate, secondo il principio di autosufficienza.
  • La censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove: è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia attribuito efficacia legale a una prova che la legge non prevede come vincolante, non quando si contesti il convincimento raggiunto sul piano fattuale.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è configurabile soltanto nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo e non può risolversi in una critica generica alla ricostruzione del merito o alla diversa lettura delle circostanze di causa.
  • In tema di responsabilità da prodotto, la parte che contesti la propria legittimazione passiva deve articolare la censura in modo coerente con la ricostruzione della catena distributiva e con gli atti processuali, altrimenti la questione resta preclusa per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDanno da prodotto difettosoGaranzia dei beni di consumo
RamiProcesso civileConsumatoriResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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