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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30611/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, in sede di incidente di esecuzione, aveva respinto la richiesta della Guber Banca di vedere riconosciuto il proprio credito ipotecario su un immobile sottoposto a confisca allargata. La banca deduceva tre motivi principali: (1) vizio di motivazione per avere il giudice escluso la buona fede del cessionario basandosi sul fatto che il sequestro era stato trascritto prima della cessione del credito (cessione avvenuta nel 2019), senza considerare la giurisprudenza che ammette la prova di buona fede anche per il cessionario e che la cessione in blocco può rendere non esigibile la verifica catastale per ogni singolo bene; (2) errata valutazione circa l'effetto della cessione in blocco e del subentro nella posizione del cedente: la buona fede dell'originario creditore (mutuo concesso nel 2004) si trasferisce al cessionario salvo prova contraria; (3) violazione degli artt. 240 cod. pen. e 52 d.lgs. 6/9/2011 n.159, poiché non era stata valutata l'anteriorità del diritto di garanzia rispetto al sequestro/confisca e la buona fede del creditore erogante.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato carenze motivazionali nell'ordinanza di primo grado, in particolare l'omessa valutazione analitica del requisito della strumentalità del credito (presupposto logico e preliminare) e, in caso di accertamento negativo della strumentalità, la mancata valutazione della buona fede sia dell'originario creditore (tenuto conto dell'ampio intervallo temporale tra costituzione del credito nel 2004 e il sequestro) sia del cessionario. La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite: la trascrizione del sequestro anteriore alla cessione non preclude di per sé l'opponibilità del credito; la cessione in blocco non è elemento decisivo ma non esime il cessionario dall'onere di dimostrare l'assenza di accordi fraudolenti e l'esistenza della buona fede originaria. Conseguentemente è necessario che il giudice di rinvio verifichi prima la strumentalità del credito e, poi, la buona fede dell'originario creditore e del cessionario.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La confisca non pregiudica i diritti reali di garanzia costituiti prima del sequestro, a condizione che il credito non sia strumentale all'attività illecita e il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento; la verifica della strumentalità è preliminare e prevalente rispetto all'accertamento della buona fede.

  • art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen.

    art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen.

    Disciplina l'esecuzione e la tutela dei terzi aventi diritti sui beni oggetto di confisca allargata, rinviando alla normativa sulla confisca di prevenzione e dunque alla disciplina dell'art. 52 d.lgs. 159/2011.

  • art. 240-bis cod. pen. (ex art. 12 sexies L. 356/1992)

    art. 12 sexies L. 356/1992 (trasfuso nell'art. 240-bis cod. pen.)

    Indica la disciplina della confisca allargata e collega la materia alla normativa sulla confisca di prevenzione, rilevante per la valutazione dei diritti dei terzi sui beni confiscati.

  • art. 58 d.lgs. n. 385/1993 (c.d. TUB)

    art. 58 d.lgs. n. 385/1993

    La cessione 'in blocco' dei crediti è una modalità di trasferimento disciplinata dal TUB; essa trasferisce al cessionario la posizione del cedente ma non lo esime dall'onere di verificare i requisiti di opponibilità dei crediti acquisiti.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma procedurale applicata per il trattamento del ricorso (forma di trattazione del procedimento).

Massime di principio

  • La verifica della 'strumentalità' del credito rispetto all'attività illecita è il primo accertamento da compiere: solo se il credito non è strumentale entra in gioco la valutazione della buona fede del creditore.
  • La data di costituzione del credito (es. mutuo del 2004) è decisiva per valutare la buona fede originaria; un ampio intervallo temporale precedente al sequestro è indice favorevole di buona fede dell'originario creditore.
  • La cessione del credito trasferisce la posizione giuridica del cedente al cessionario: la buona fede dell'originario creditore può trasferirsi al cessionario, che però deve poter dimostrare la sussistenza della buona fede originaria e la propria assenza di accordi fraudolenti.
  • La trascrizione del sequestro anteriore alla cessione non implica automaticamente mala fede del cessionario: il cessionario può comunque pretendere l'opponibilità del credito dimostrando i requisiti richiesti dalla normativa (assenza di strumentalità e buona fede).
  • La cessione 'in blocco' non è di per sé esimente dall'obbligo di diligenza: tuttavia, la sua natura può essere valutata nel contesto (es. ragioni economiche e pratiche della cartolarizzazione) e può giustificare l'assenza di verifiche immobiliari individuali, salvo elementi specifici contrari.
  • In giudizio il giudice deve motivare analiticamente entrambe le verifiche (strumentalità e buona fede) e non limitarsi a constatare la trascrizione del sequestro o la data della cessione per escludere automaticamente la tutela del terzo creditore.

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