Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25029/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un imputato, assolto in primo grado per appropriazione indebita, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero e della parte civile, ha riformato l'assoluzione, ha dichiarato estinto il reato per prescrizione e ha pronunciato condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. Il ricorso articolava cinque censure: 1) violazione dell'art. 593 c.p.p., perché l'appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per reato rientrante nell'art. 550 c.p.p. sarebbe stato inammissibile e non sanabile dall'appello della parte civile; 2) violazione dell'art. 578 c.p.p., perché, una volta dichiarata la prescrizione, la corte d'appello non avrebbe potuto decidere sulle statuizioni civili in assenza di una precedente condanna di primo grado; 3) violazione dell'art. 129 c.p.p., per mancata pronuncia assolutoria nel merito nonostante l'asserita evidenza dell'innocenza; 4) carenza di motivazione, mancata motivazione rafforzata e travisamento delle prove, per omessa considerazione di una testimonianza e per erronea valorizzazione di una e-mail ritenuta confessorio; 5) manifesta illogicità sulla quantificazione del danno, per avere incluso nel risarcimento somme riferite anche ad operazioni successive al fatto contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, quando avverso la medesima sentenza di proscioglimento propongano appello sia il pubblico ministero sia la parte civile, opera l'art. 580 c.p.p., che impone la trattazione unitaria delle impugnazioni e consente di esaminare anche l'appello del pubblico ministero, prevalendo l'esigenza di evitare giudizi separati e decisioni contrastanti. Ha inoltre rilevato il difetto di interesse concreto del ricorrente a impugnare sul punto. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché l'art. 578 c.p.p. disciplina le impugnazioni dell'imputato o del pubblico ministero, ma non limita il potere della parte civile, che ai sensi dell'art. 576 c.p.p. può ottenere una decisione piena sul capo civile anche dopo la prescrizione del reato. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati manifestamente infondati: la Corte ha affermato che, nel giudizio conseguente all'appello della parte civile contro proscioglimento, il giudice deve verificare la sussistenza dell'illecito civile secondo il criterio del 'più probabile che non', e ha escluso vizi di motivazione, ritenendo congruo il ribaltamento dell'assoluzione e insindacabili in cassazione le censure che si risolvono in una diversa lettura delle prove. Il quinto motivo è stato giudicato privo di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva allegato la documentazione necessaria a sostenere la doglianza sul quantum del danno. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 3.167,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 550 c.p.p.

    Individua i reati per i quali, nel caso di sentenze di proscioglimento successive al 25 agosto 2024, il pubblico ministero non può proporre appello ma solo ricorso per cassazione, salvo il coordinamento con altre impugnazioni proposte contro la stessa decisione.

  • art. 580 c.p.p.

    Impone la trattazione unitaria delle impugnazioni proposte contro il medesimo provvedimento; in presenza anche dell'appello della parte civile, prevale l'esigenza di concentrare il controllo sul medesimo giudizio per evitare frammentazione e decisioni contrastanti.

  • art. 593 c.p.p.

    È richiamato dalla difesa per sostenere l'inappellabilità dell'appello del pubblico ministero avverso sentenza di proscioglimento nei casi previsti dall'art. 550 c.p.p.; la Corte ne esclude l'effetto preclusivo nel caso di appello unitariamente trattato con quello della parte civile.

  • art. 576 c.p.p.

    Attribuisce alla parte civile il potere di impugnare per ottenere una decisione piena sui capi civili, senza i limiti operanti per il pubblico ministero o per l'imputato rispetto alla prescrizione.

  • art. 578 c.p.p.

    Consente la decisione sugli effetti civili dopo l'estinzione del reato solo nelle impugnazioni dell'imputato o del pubblico ministero e in presenza di una precedente condanna; la Corte chiarisce che tale limite non si applica quando l'impugnazione è proposta dalla parte civile.

  • art. 129 c.p.p.

    È invocato per sostenere l'obbligo di proscioglimento nel merito nonostante la prescrizione; la Corte non accoglie la censura, ritenendo insussistenti i presupposti di una evidenza liberatoria.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    L'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale, non meramente teorico; l'annullamento richiesto deve produrre un'utilità processuale effettiva per il ricorrente.

  • art. 2043 cod. civ.

    Costituisce il parametro della responsabilità civile accertata dalla corte d'appello dopo la declaratoria di prescrizione, con verifica della sussistenza di un danno ingiusto secondo il criterio civilistico del 'più probabile che non'.

  • art. 646 cod. pen.

    È la norma incriminatrice contestata per appropriazione indebita, reato poi dichiarato estinto per prescrizione in appello.

Massime di principio

  • Quando contro la medesima sentenza di proscioglimento impugnano sia il pubblico ministero sia la parte civile, il giudizio di impugnazione deve essere trattato unitariamente e non può essere dichiarata inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero se ciò comprometterebbe la concentrazione del controllo sulla stessa decisione.
  • L'interesse ad impugnare deve essere concreto, attuale e collegato a una reale utilità processuale; è inammissibile il motivo che miri solo alla correttezza teorica della decisione senza incidere sulla posizione del ricorrente.
  • L'art. 578 c.p.p. opera nelle impugnazioni dell'imputato o del pubblico ministero e presuppone una precedente condanna agli effetti civili; non limita, invece, il potere della parte civile di ottenere una decisione sul risarcimento anche dopo la prescrizione del reato.
  • Nel giudizio di impugnazione instaurato dalla parte civile contro una sentenza di proscioglimento, il giudice deve accertare la responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. secondo il criterio del 'più probabile che non', senza dover formulare un giudizio di colpevolezza penale.
  • Il ribaltamento in appello di una sentenza assolutoria richiede una motivazione rafforzata, ossia la confutazione specifica delle argomentazioni decisive della decisione riformata; tuttavia in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura delle prove a quella logicamente argomentata dal giudice di merito.
  • Le censure di travisamento della prova o di illogicità della motivazione sono scrutinabili solo se il ricorrente indica e allega specificamente gli atti processuali rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiPrescrizione del reatoInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.