Cassazione Penale, Sentenza n. 4925/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per coltivazione di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR 309/90, commi 1 e 4) e furto con aggravanti (artt. 624, 625, nn. 2 e 7 c.p.). Il ricorrente contestava: 1) la valutazione della prova indiziaria ritenuta dai giudici di merito insufficiente e viziata (mancata gravità, precisione e concordanza degli indizi; omissione di considerazione della deposizione della teste Giacinta Rappa); 2) la mancata applicazione di sanzioni sostitutive (detenzione domiciliare o lavoro di pubblica utilità) in luogo della pena detentiva, nonostante fossero a suo avviso sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo attiene a valutazioni di merito riservate ai giudici di merito e sorrette da motivazione congrua e adeguata; ha confermato la validità dell'apprezzamento unitario degli indizi (prossimità del luogo, titolarità della nuda proprietà da parte della moglie, documenti personali rinvenuti in loco, allaccio abusivo alla rete ENEL e riscontro chimico-tossicologico). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto, anche implicito, della richiesta di sanzioni sostitutive in quanto la Corte territoriale aveva motivato il convincimento circa il concreto disvalore della condotta e i precedenti dell'imputato, che giustificano l'esercizio della discrezionalità negativa del giudice. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 4
Norma che sanziona la coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata la coltivazione di marijuana con contenuto medio di THC superiore alla soglia drogante, idonea a integrare il reato.
Codice penale, artt. 624 e 625, nn. 2 e 7
Articoli che disciplinano il furto e le aggravanti; la condotta di appropriazione dell'energia elettrica mediante allacci abusivi è stata valutata come aggravante idonea a integrare il quadro criminoso contestato.
Codice di procedura penale, artt. 125, 192, commi 1 e 2
Regole sulla motivazione e sul procedimento logico per la valutazione della prova, in particolare la disciplina del giudizio indiziario (sillogismo giudiziario). La Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di merito di operare un apprezzamento unitario degli indizi e di escludere alternative plausibili.
Norma menzionata nel contesto delle deduzioni difensive relative alla valutazione delle circostanze e della pena; interpretata unitamente alle norme sul trattamento sanzionatorio come elemento rilevante nella valutazione della meritevolezza per sanzioni sostitutive.
Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 56, 56-bis, 58 e 59
Norme che disciplinano le pene sostitutive e i meccanismi amministrativi/sanzionatori. In particolare l'art. 58 riconosce la discrezionalità del giudice nell'applicazione delle pene sostitutive, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; la Corte ha confermato che la sostituzione non è automatica ma soggetta a valutazione di meritevolezza.
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95
Riforma che ha ridefinito taluni profili della legge n. 689/1981; la Corte ha richiamato la riforma ma ha ribadito la persistenza della discrezionalità del giudice nella concessione delle sanzioni sostitutive.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della personalità del condannato; richiamato come parametro da considerare dal giudice nel valutare la meritevolezza per l'applicazione di misure sostitutive.
Massime di principio
- I motivi di ricorso che incidono sulla valutazione della prova e sulla ricostruzione dei fatti sono soggetti a sindacato limitato in Cassazione: la Corte non riesamina i fatti se la motivazione dei giudici di merito è congrua e logica.
- La prova indiziaria è ammissibile e può bastare per la condanna se gli indizi, valutati singolarmente e unitariamente, risultano gravi, precisi e concordanti e se consentono di escludere plausibili spiegazioni alternative.
- La concessione di sanzioni sostitutive della pena detentiva è discrezionale: non è automatica quando ricorrono i presupposti legali, ma dipende dalla valutazione della meritevolezza del condannato e dalla presenza di fondati motivi ostativi (es. pericolosità, precedenti). Un rigetto può essere anche implicito purché le ragioni siano discernibili nel testo della sentenza.
- La mancata esplicita confutazione di tutte le deduzioni difensive non comporta necessariamente vizio di motivazione se dal complesso argomentativo della decisione emergono chiaramente le ragioni del convincimento.
- Il soccombere in Cassazione comporta normalmente condanna alle spese processuali e, quando previsto, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende.
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