Cassazione Civile, Ordinanza n. 25641/2023 del 01/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dal tentativo di recupero di somme pagate al fisco da una compagnia assicurativa che si era costituita garante di una società debitrice per obblighi di rimborso IVA. La compagnia ha agito contro i fideiussori e contro le società da questi costituite, chiedendo la nullità o la revocatoria degli atti con cui, dopo la richiesta di pagamento, erano state create due società e a queste erano stati trasferiti tutti gli immobili dei garanti. I fideiussori, a loro volta, hanno sostenuto che gli atti fossero simulati, comprensivi di ulteriori compravendite del 2010 verso due terzi chiamati, e hanno domandato il risarcimento dei danni; i terzi hanno resistito deducendo l’effettività dei versamenti di capitale e dei prezzi di vendita. In primo grado il tribunale ha rigettato la simulazione degli atti del 2009 e accolto la revocatoria ex art. 2901 c.c.; in appello i garanti hanno chiesto la nullità per illiceità della causa o la simulazione assoluta di tutti gli atti, ma la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto sette motivi: mancata impugnazione di un capo di inammissibilità sulle domande relative agli atti del 2010; erronea esclusione della simulazione assoluta degli atti costitutivi delle società; omessa pronuncia sulla simulazione fittizia e necessità di rivalutazione dei documenti; mancato rilievo della causa illecita degli atti dispositivi; erroneo accoglimento della revocatoria e omessa pronuncia sulle censure sul punto; mancata ammissione delle prove e pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c.; erronea liquidazione delle spese per mancato riconoscimento di una soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, per ciascun motivo, che le censure non colpissero le rationes decidendi della sentenza d’appello, si risolvessero in una mera riproposizione delle difese di merito o chiedessero un inammissibile riesame del fatto. In particolare ha confermato: l’inammissibilità delle domande sui negozi del 2010 per mancata specifica impugnazione; la non configurabilità della simulazione assoluta degli atti costitutivi di società di capitali iscritte nel registro imprese; l’insussistenza di prova della simulazione e della mancanza di causa degli atti dispositivi; la correttezza dell’accoglimento della revocatoria ex art. 2901 c.c.; la rinuncia alle istanze istruttorie non riproposte in precisazione delle conclusioni; la correttezza della regolazione delle spese in base alla soccombenza prevalente. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La simulazione assoluta dell’atto costitutivo di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile; la disciplina delle nullità societarie va interpretata in modo restrittivo, escludendo la simulazione tra i casi previsti.
È corretta la revocatoria degli atti dispositivi quando ricorrano i relativi presupposti; la mera finalità di pregiudicare i creditori non coincide con la simulazione o con la mancanza di causa del negozio.
La volontà di sottrarre i beni all’aggressione dei creditori non integra, da sola, causa illecita o mancanza di causa dell’atto di trasferimento.
La censura per omessa pronuncia deve essere dedotta come error in procedendo, specificamente ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.; non può essere veicolata come violazione di legge sostanziale o vizio di motivazione.
I motivi che si limitano a riproporre le difese di merito o a sollecitare una nuova valutazione del fatto sono inammissibili in sede di legittimità; il vizio di omessa pronuncia richiede specifica deduzione del relativo error in procedendo.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto l’ulteriore contributo unificato, se dovuto, a carico dei ricorrenti soccombenti.
Richiamato indirettamente nel ragionamento sulla prova della simulazione: la parte che allega la simulazione deve fornirne la prova.
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile quando non aggredisce la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse difese già svolte nei gradi di merito.
- La simulazione assoluta dell’atto costitutivo di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile, perché la società, una volta iscritta, acquista autonoma rilevanza organizzativa e verso i terzi; le nullità societarie sono tassative e di interpretazione restrittiva.
- La volontà di sottrarre beni alla garanzia dei creditori non basta a integrare simulazione o causa illecita del negozio: tale finalità può semmai rilevare sul piano dell’azione revocatoria, non come inesistenza della causa o nullità del trasferimento.
- La deduzione di omessa pronuncia deve essere formulata come vizio processuale ex art. 112 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c.; non è corretta la sua veicolazione come violazione di legge sostanziale o vizio motivazionale.
- Le istanze istruttorie non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni si intendono rinunciate e non possono essere utilmente censurate in appello o in cassazione.
- Ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza va valutata in modo complessivo e prevalente, tenendo conto dell’effettivo risultato conseguito da ciascuna parte anche quando alcune domande siano state dichiarate inammissibili o rigettate, ma altre abbiano trovato accoglimento.
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