Cassazione Civile, Ordinanza n. 27592/2021 del 11/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento emessi per gli anni 2004, 2005 e 2006 con cui l’Amministrazione ha recuperato imposte IVA, IRAP e IRES, ritenendo fittizie le fatture emesse nei confronti della società ricorrente da una società fornitrice poi dichiarata fallita. Secondo i giudici di merito, le fatture erano riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti: i documenti erano stati rinvenuti nei computer sequestrati a un soggetto che avrebbe materialmente compilato le fatture, la società emittente era già fallita, i pagamenti avvenivano in contanti, e non vi erano riscontri documentali di reali rapporti commerciali. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 1176 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe impropriamente imposto al cessionario/committente un dovere di preventiva verifica della regolarità del fornitore; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., oltre a vizio di motivazione e art. 112 c.p.c., per asserita carenza dei requisiti della presunzione semplice e omessa considerazione di elementi favorevoli alla contribuente; 3) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, sostenendo che i servizi sarebbero stati effettivamente resi, che i documenti aziendali ne dimostrassero la realtà e che la Corte non avesse valutato la circostanza dell’annullamento in autotutela di un accertamento emesso verso un’altra impresa. In sostanza, la ricorrente contestava la ricostruzione in fatto della CTR e la qualificazione delle operazioni come inesistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha affermato che, nel caso di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio può provare l’inesistenza anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta forniti tali elementi, incombe al contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni. La prova contraria non può consistere nella sola esibizione delle fatture, nella regolarità formale delle scritture contabili o dei pagamenti, perché tali elementi sono facilmente simulabili. La Corte ha inoltre escluso che vi fosse vizio di motivazione, osservando che la sentenza impugnata esponeva chiaramente il ragionamento decisorio, e ha rilevato che le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva riconosciuto l’inesistenza delle operazioni fatturate e legittimato gli avvisi di accertamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La norma non è applicabile per sostenere un generico obbligo del creditore di verificare il fornitore; nel caso deciso la questione riguarda operazioni oggettivamente inesistenti, rispetto alle quali rilevano i principi sulla prova dell’inesistenza e non un dovere di diligenza in senso contrattuale del cessionario/committente.
Le presunzioni semplici possono costituire prova dell’inesistenza delle operazioni se sorrette da gravità, precisione e concordanza; la censura è inammissibile quando, sotto la veste di violazione di legge, mira solo a contestare la valutazione del ragionamento inferenziale del giudice di merito.
Non vi è omessa pronuncia quando la sentenza di merito ha comunque esaminato la questione dedotta, anche se la parte la contesta attraverso quesiti di diritto impropriamente formulati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel giudizio regolato dalla versione applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012, il controllo di legittimità riguarda l’omesso esame di fatti decisivi, non la rivalutazione del materiale istruttorio.
La Corte richiama la disciplina temporale del quesito di diritto, precisando che si applica ai ricorsi contro provvedimenti pubblicati dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2009; nel caso concreto la censura motivazionale resta però soggetta al nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1972
La motivazione della sentenza tributaria non era apparente perché, pur sintetica, consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- In tema di IVA e deducibilità dei costi, quando l’Amministrazione dimostri con elementi anche presuntivi che le fatture si riferiscono a operazioni oggettivamente inesistenti, spetta al contribuente fornire la prova contraria dell’effettiva esistenza delle operazioni.
- La prova dell’inesistenza dell’operazione può essere desunta da un compendio indiziario grave, preciso e concordante; il giudice di merito può fondare la decisione anche esclusivamente su presunzioni, se logicamente motivate.
- La mera esibizione della fattura, la regolarità formale della contabilità o la tracciabilità del pagamento non sono di per sé sufficienti a dimostrare la realtà dell’operazione, perché tali elementi sono compatibili con operazioni fittizie.
- Nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, non è configurabile la buona fede del cessionario/committente come criterio idoneo a salvare la detrazione IVA o la deduzione dei costi, poiché il destinatario dell’operazione sa se e in quale misura abbia realmente ricevuto beni o servizi.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito o del materiale probatorio.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di fatti decisivi effettivamente discussi tra le parti, non la semplice contestazione della valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
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