Cassazione Civile, Ordinanza n. 36315/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una professionista che aveva svolto attività di consulenza e patrocinio in favore di una società poi ammessa a concordato preventivo e successivamente fallita. La creditrice aveva chiesto l’ammissione al passivo, in prededuzione o in subordine con privilegio e comunque secondo i parametri professionali, di compensi per attività svolte in parte prima e in parte dopo l’ammissione al concordato, oltre che fino al fallimento. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, escludendo varie voci per difetto di data certa del contratto professionale e per mancata prova dell’utilità per la massa. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: il primo per omessa pronuncia e vizi motivazionali sulla domanda di ammissione in prededuzione dei crediti sorti nel periodo concordatario e su quelli fondati sul contratto professionale; il secondo per omessa pronuncia e/o motivazione apparente circa l’ammissione, almeno ai valori tabellari, dei compensi per alcune attività processuali, una volta ritenuta inopponibile al fallimento la pattuizione contrattuale, nonché per l’erroneità del criterio di valutazione dell’utilità, fondato dal tribunale su un giudizio ex post anziché ex ante.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: ha escluso un’omessa pronuncia perché il rigetto della pretesa implicava logicamente anche il rigetto delle ulteriori voci fondate sul medesimo contratto, e ha dichiarato inammissibile la censura di motivazione perché formulata in termini non riconducibili al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo nei profili relativi ai crediti da liquidare secondo i parametri professionali, osservando che il tribunale aveva motivato solo sul diniego della prededuzione, senza pronunciarsi sulla diversa e autonoma domanda di ammissione al passivo di tali compensi. La Corte ha inoltre precisato che, ai fini della prededuzione, il giudice del rinvio dovrà verificare se le prestazioni fossero funzionali alla procedura in base a un giudizio ex ante di inerenza necessaria alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali, e non secondo un criterio di mera utilità ex post. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Campobasso in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Disciplina l’opposizione allo stato passivo; il ricorso è stato proposto avverso il decreto reso sull’opposizione.
Regola il ricorso in opposizione allo stato passivo e il termine per impugnarlo; il termine è stato valutato alla luce della sospensione emergenziale.
È la domanda di insinuazione al passivo originaria da cui derivano le pretese creditorie esaminate.
Richiamato per la prededuzione; la Corte ha ribadito che la prededuzione richiede una verifica di funzionalità alla procedura secondo un giudizio ex ante.
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo; l’attività professionale resa in costanza di concordato non è automaticamente rapporto pendente né automaticamente prededucibile.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande; l’omissione integra vizio quando manca il provvedimento sul diritto dedotto.
Richiamato nei motivi per la ripartizione dell’onere della prova; la Corte ha rilevato la mancanza di prova della data certa e dell’autonoma quantificazione dei compensi.
Per il compenso del professionista, in assenza di specifica pattuizione opponibile, la misura può essere determinata secondo i parametri professionali e valutando la reale consistenza della prestazione.
La mancanza di data certa della scrittura privata rende il contratto non opponibile al fallimento quanto alla data, ma non impedisce in astratto la prova del contenuto e della conclusione del rapporto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il paradigma corretto per denunciare l’omessa pronuncia o altri errori in procedendo, anche se nel ricorso era stata indicata erroneamente un’altra norma.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare questioni o argomentazioni come mera motivazione insufficiente o apparente.
È stato indicato come criterio applicabile ratione temporis per la liquidazione dei compensi professionali.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020
Ha sospeso i termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19, rendendo tempestivo il ricorso notificato oltre il termine ordinario.
Ha prorogato la sospensione dei termini processuali disposta per l’emergenza sanitaria.
art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c.
Richiamato dalla ricorrente in via subordinata per il privilegio del credito professionale, ma non è centrale nella decisione di merito.
Massime di principio
- Quando una domanda di ammissione al passivo è fondata sul medesimo contratto già ritenuto inopponibile o inefficace, il rigetto espresso su una parte della pretesa può implicare il rigetto delle ulteriori voci che ne costituiscono mera proiezione, senza integrare omessa pronuncia.
- L’omessa pronuncia sussiste solo se manca del tutto il provvedimento sul diritto fatto valere; non ricorre se la decisione, pur non argomentata diffusamente, è logicamente incompatibile con la pretesa dedotta.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione oggi censurabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non anche questioni, argomentazioni o motivazioni ritenute insufficienti.
- La mancanza di data certa di una scrittura privata impedisce l’opponibilità del contratto al fallimento quanto alla sua anteriorità, ma non esclude in astratto la prova del rapporto e del contenuto della prestazione mediante altri elementi.
- Per i compensi professionali, se la pattuizione non è opponibile o manca una specifica determinazione, il credito può essere liquidato secondo i parametri tariffari, ma il giudice deve comunque pronunciarsi espressamente sulla domanda di ammissione al passivo.
- La prededuzione richiede che la prestazione sia funzionale alla procedura concorsuale secondo un giudizio ex ante di necessaria inerenza alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali; non basta una utilità solo ex post.
- Le prestazioni rese durante il concordato non sono automaticamente prededucibili: occorre verificare in concreto la loro utilità funzionale per la massa o per la procedura, non la sola collocazione temporale dell’attività.
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