Cassazione Civile, Ordinanza n. 29147/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla caduta di una persona, avvenuta durante il mercato settimanale in un piazzale comunale, che avrebbe urtato o calpestato una buca presente nella pavimentazione, non visibile e non segnalata, riportando la frattura del collo del femore. La danneggiata ha agito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti del Comune, invocando la responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c. Il Comune si è costituito contestando la domanda e ha chiamato in causa la società incaricata della manutenzione delle strade e delle piazze, chiedendo anche manleva o condanna diretta della terza chiamata. La società ha resistito e ha chiesto, in subordine, di accertare un concorso di colpa della danneggiata. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d'appello ha confermato il rigetto ritenendo che, pur essendo provata la caduta per la presenza della buca, fosse integrato il caso fortuito per la negligenza della vittima, tale da escludere la responsabilità del custode. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 2051 c.c., sostenendo che il comportamento della vittima può integrare caso fortuito solo se connotato da imprevedibilità, eccezionalità o anormalità, e richiamando giurisprudenza ritenuta conforme a tale tesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. Ha ritenuto che la decisione d'appello fosse conforme all'orientamento consolidato delle Sezioni Unite e della giurisprudenza successiva in tema di responsabilità da cosa in custodia: una volta accertato il nesso causale tra la cosa e il danno, il custode si libera provando il caso fortuito, che può consistere anche nella condotta colposa della vittima. In tale ipotesi, non è necessario che la condotta del danneggiato sia anche imprevedibile, eccezionale o anomala; ciò che rileva è la sua idoneità, secondo il criterio della regolarità causale, a interrompere il nesso eziologico. Il giudice di merito aveva correttamente valorizzato la visibilità della buca, le caratteristiche dell'area e la disattenzione della danneggiata come causa esclusiva del sinistro. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambi i controricorrenti, oltre che al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La responsabilità del custode ha natura oggettiva: l'attore deve provare il nesso causale tra la cosa e il danno, mentre il custode si libera solo dimostrando il caso fortuito, anche consistente nel fatto colposo del danneggiato.
È richiamato come ulteriore titolo di responsabilità azionato dall'attrice, ma la decisione si concentra sul regime dell'art. 2051 c.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e in contrasto con la giurisprudenza consolidata di legittimità.
La Sezione semplice si conforma al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, cui è vincolata.
È richiamata la proposta di definizione anticipata del giudizio di legittimità, poi condivisa dalla Corte.
La Corte condanna la ricorrente anche per responsabilità aggravata, in considerazione della definizione conforme alla proposta e della manifesta infondatezza del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nella responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. la struttura della fattispecie è oggettiva: il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, mentre il custode deve provare il caso fortuito per liberarsi.
- Il caso fortuito può consistere anche nella condotta colposa della vittima; in tale ipotesi non è necessario che il comportamento del danneggiato sia ulteriormente caratterizzato da imprevedibilità, eccezionalità o anormalità.
- Quando la condotta del danneggiato, valutata secondo un criterio di regolarità causale e di ragionevole cautela, sia idonea a interrompere il nesso eziologico, il custode può andare esente da responsabilità in tutto o in parte.
- La valutazione della rilevanza causale esclusiva o concorrente della condotta del leso è tipico apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti dei vizi specificamente dedotti e rilevanti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza quando si pone in contrasto con un orientamento nomofilattico consolidato senza offrire argomenti idonei a un revirement.
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