Cassazione Civile, Ordinanza n. 05307/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il dipendente aveva lavorato presso la Protezione civile prima come comandato e poi era stato immesso nel ruolo speciale tecnico-amministrativo con inquadramento nell'area seconda. Dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 90 del 2008, che prevedeva il passaggio del personale avente determinati requisiti alla terza area funzionale/fascia retributiva F1 mediante procedure selettive, sosteneva che l'inquadramento superiore dovesse decorrere immediatamente dalla data di entrata in vigore della norma e non dalla successiva sottoscrizione del contratto individuale del 15 dicembre 2010. Chiedeva quindi l'accertamento del diritto al superiore inquadramento con decorrenza anticipata e il pagamento delle differenze retributive. Con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 16 del d.l. n. 90 del 2008 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la procedura selettiva avesse solo natura formale e che la retroattività fosse coerente con la ratio emergenziale della norma e con la copertura finanziaria. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 16 del d.l. n. 90 del 2008 e degli artt. 1336 e 1375 c.c., richiamando i principi di buona fede e correttezza e osservando che, in una precedente stabilizzazione del 2005, aveva ottenuto decorrenza immediata, sicché anche qui avrebbe dovuto aversi analogo effetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha interpretato l'art. 16 del d.l. n. 90 del 2008 nel senso che esso impone alla pubblica amministrazione di procedere all'immissione del personale nella superiore fascia/area, ma non prevede affatto una decorrenza automatica e retroattiva dal 23 maggio 2008. La procedura selettiva è stata qualificata come elemento costitutivo necessario della fattispecie, non come mero adempimento formale; inoltre la previsione di copertura finanziaria a decorrere dall'anno 2009 è stata letta come incompatibile con una progressione retroattiva a una data anteriore. Anche il richiamo alla precedente immissione in ruolo del 2005 è stato disatteso, perché in quel caso la disciplina richiamata prevedeva risorse già stanziate per gli anni 2004 e 2005, quindi non comparabili con la fattispecie in esame. Il ricorso è stato integralmente rigettato; non sono state poste spese, e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, lett. a-bis), d.l. n. 90 del 2008
"il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile ... è immesso, mediante l’espletamento delle medesime procedure selettive ... nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale"
La norma obbliga la P.A. a procedere all'immissione nella superiore area, ma richiede il previo espletamento delle procedure selettive e non prevede una decorrenza automatica retroattiva dalla data di entrata in vigore del decreto.
art. 16, comma 3, d.l. n. 90 del 2008
"pari a euro 47.000 a decorrere dall’anno 2009"
La copertura finanziaria decorrente dall'anno 2009 è incompatibile con la tesi di un avanzamento con effetto retroattivo già dal 2008.
È invocato dal ricorrente per sostenere un'interpretazione letterale e sistematica della norma, ma la Corte non lo ritiene idoneo a imporre la retroattività del passaggio di area.
art. 97 Cost.
Richiamato solo dalla parte ricorrente per sostenere che la procedura selettiva avrebbe avuto natura meramente formale; la Corte esclude questa lettura.
Invocato nel secondo motivo, ma la Corte non ne ricava alcun effetto di decorrenza immediata del superiore inquadramento.
Invocato per il dovere di correttezza e buona fede, ma non ritenuto sufficiente a fondare la pretesa alla retroattività dell'inquadramento.
art. 3, comma 3, d.l. n. 90 del 2005
Cenno storico fattuale alla precedente stabilizzazione del ricorrente presso la Protezione civile.
art. 3, comma 59, L. n. 350 del 2003
Richiamato come disciplina che aveva stanziato risorse per il 2004 e il 2005, situazione che rendeva possibile la decorrenza immediata della precedente immissione in ruolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una norma di progressione o immissione in area superiore prevede l'espletamento di procedure selettive, tale passaggio costituisce elemento costitutivo della fattispecie e non mero adempimento formale; in difetto di una previsione espressa, non può essere riconosciuta una decorrenza anticipata rispetto alla conclusione della procedura e alla stipula del relativo contratto.
- La presenza di una copertura finanziaria con decorrenza successiva è indice testuale contrario alla retroattività del beneficio economico o dell'inquadramento richiesto.
- Le clausole di correttezza e buona fede non consentono di derogare al dato normativo né di ottenere, per analogia con precedenti stabilizzazioni, una decorrenza retroattiva quando la disciplina applicabile sia diversa, soprattutto sul piano delle risorse stanziate.
- La finalità acceleratoria o emergenziale della normativa non basta, da sola, a trasformare una procedura selettiva in una mera presa d'atto di effetti già prodotti ex lege.
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