Cassazione Penale, Ordinanza n. 03115/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del G.U.P. a sei anni di reclusione e 24.000 euro di multa per un reato in materia di stupefacenti aggravato. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'aumento di pena applicato per l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il giudice di merito avesse valorizzato negativamente l'esercizio del diritto al silenzio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La prima censura è stata ritenuta un motivo nuovo, non dedotto in appello, e quindi non proponibile per la prima volta in sede di legittimità. La seconda censura è stata reputata manifestamente infondata, perché la Corte di appello aveva fornito una motivazione congrua e immune da vizi logici nel negare le attenuanti generiche, valorizzando l'omesso contributo dell'imputato alla ricostruzione dei fatti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamati come base legale della condanna per il reato in materia di stupefacenti, aggravato ai sensi dell'art. 80
art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990
aggravante contestata in ricorso quanto all'aumento di pena
norma sulle attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto sorretto da motivazione congrua
non citato espressamente, ma la decisione applica il principio di inammissibilità del ricorso per motivi non deducibili in cassazione
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per la condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
citata a sostegno del principio di non deducibilità in cassazione di questioni non oggetto di appello
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
citata a sostegno del medesimo principio
Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli
citata a sostegno del medesimo principio
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
citata per il principio di insindacabilità in cassazione della motivazione congrua e non illogica sul diniego delle attenuanti generiche
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni nuove, cioè censure non formulate con i motivi di appello, poiché il controllo della Cassazione presuppone che il punto sia stato devoluto al giudice di secondo grado.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre un tema già deciso con motivazione congrua e logicamente coerente, senza evidenziare reali vizi di legittimità, è manifestamente infondato e non può essere riesaminato nel merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo per illogicità manifesta o violazione di legge; quando il giudice di merito valorizzi in modo non illogico l'assenza di collaborazione dell'imputato o il mancato contributo alla ricostruzione dei fatti, la motivazione è insindacabile.
- All'inammissibilità del ricorso consegue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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