Cassazione Civile, Ordinanza n. 17667/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitor)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo dell’amministrazione straordinaria di una società debitrice di un credito, pari a circa euro 649.969,36, derivante da forniture di calcestruzzo. La creditrice chiedeva che il credito fosse ammesso in prededuzione, sostenendo che le forniture erano state eseguite nel periodo in cui la debitrice era ancora sottoposta ad amministrazione giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, prima dell’apertura dell’amministrazione straordinaria. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in chirografo, salvo una minima parte relativa a una fattura riferita a prestazioni eseguite durante l’amministrazione straordinaria. L’opposizione allo stato passivo era stata respinta dal Tribunale. Con il ricorso per cassazione la creditrice deduceva: 1) omessa e/o insufficiente motivazione e violazione degli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270 del 1999, nonché dell’art. 74 l. fall., assumendo che il commissario straordinario avrebbe manifestato la volontà di subentrare nel contratto di fornitura, con conseguente diritto alla prededuzione; 2) violazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 159 del 2011 e dell’art. 111, comma 2, l. fall., sostenendo che, poiché contratto e forniture erano sorti durante l’amministrazione giudiziaria, la prededuzione riconosciuta in quella procedura dovesse valere anche nell’amministrazione straordinaria per effetto di una consecuzione tra procedure o, comunque, di una specifica previsione di legge.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su una contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, il quale aveva escluso la prova della richiesta del commissario straordinario di sottoscrivere un ulteriore addendum contrattuale e aveva valorizzato l’irregolarità della produzione documentale della ricorrente. Ha inoltre osservato che il credito azionato risultava comunque maturato integralmente prima dell’apertura dell’amministrazione straordinaria. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto infondato: ha escluso la consecuzione tra amministrazione giudiziaria ex d.lgs. n. 159 del 2011 e amministrazione straordinaria ex d.lgs. n. 270 del 1999, per la diversità di presupposti, destinatari e finalità delle procedure; ha quindi negato che la prededuzione maturata nella procedura di prevenzione potesse trasferirsi nell’amministrazione straordinaria. Ha anche precisato che l’art. 54 del d.lgs. n. 159 del 2011 opera solo nell’ambito del procedimento di prevenzione e che la prededuzione ha natura processuale e si esaurisce nella procedura in cui il credito è sorto. Nessuna spesa è stata liquidata, perché la resistente non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come base dei motivi di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge
artt. 50 e 51 d.lgs. n. 270 del 1999
invocati dalla ricorrente per sostenere la prededuzione e il preteso subentro del commissario straordinario; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile/inconferente perché basato su un accertamento di fatto non superato
art. 1-bis d.l. n. 134 del 2008, conv. in l. n. 166 del 2008
richiamato come interpretazione autentica delle norme sull’amministrazione straordinaria
invocato quale norma sul subentro nel contratto e sulla prededuzione, ma ritenuto non applicabile nei termini prospettati
art. 8 d.l. n. 347 del 2003, conv. in l. n. 39 del 2004
richiamato per l’applicabilità dell’amministrazione straordinaria di cui al d.l. n. 347 del 2003
art. 54 d.lgs. n. 159 del 2011
ritenuto operante solo nell’ambito del procedimento di prevenzione; non consente il trasferimento della prededuzione ad altra procedura concorsuale
la Corte ribadisce che la norma non si applica di per sé e nella sua interezza ai crediti insinuati nell’amministrazione straordinaria, né basta a fondare la prededuzione fuori dalla procedura di origine
richiamato per rinvio alla motivazione di precedente giurisprudenza della Corte
norma sul rito camerale applicato al ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
art. 159 del 2011
indicazione del d.lgs. n. 159 del 2011 sulla misura di prevenzione; il testo non riporta un articolo specifico ulteriore oltre all’art. 54
richiamato come disciplina della prededuzione e della sua natura processuale
Massime di principio
- La prededuzione ha natura processuale: nasce e si realizza nell’ambito della procedura in cui il credito è sorto e, in linea di principio, non si trasferisce automaticamente a una procedura diversa.
- Il fenomeno della consecuzione tra procedure non è configurabile quando le procedure abbiano presupposti, destinatari e finalità diversi; non basta la mera successione cronologica tra procedimenti.
- Per invocare la prededuzione in una procedura diversa da quella di origine occorre una specifica previsione normativa che la estenda espressamente, oppure un effettivo rapporto di consecuzione secondo i criteri della giurisprudenza di legittimità.
- In sede di legittimità non sono censurabili come violazioni di legge le doglianze che, sotto la veste giuridica, mirano in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, specie quando la critica investe la valutazione del materiale documentale.
- La manifestazione di volontà del commissario straordinario di incidere sullo stato passivo non equivale, di per sé, a una prova del subentro nel contratto, se il giudice di merito ha accertato il contrario.
- Le valutazioni sul pregiudizio economico subito dal creditore per il mancato riconoscimento della prededuzione sono irrilevanti quando non incidono sui presupposti giuridici dell’ammissione del credito.
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