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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36681/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Finedil ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016 (conv. L. n. 225/2016) per verificare l'esito della richiesta di definizione agevolata presentata. La Corte ha accolto la sospensione e la causa è rimasta sospesa fino al 31 dicembre 2020. Dagli atti risulta la domanda di definizione agevolata (art. 6 d.l. n. 119/2018 conv. L. n. 136/2018), ma non risulta documentazione che provi il diniego della definizione (che avrebbe dovuto essere notificato entro il 31/12/2020). La ricorrente ha inoltre invocato l'art. 6, comma 14, secondo cui la definizione perfezionata da un coobbligato giova anche agli altri.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi per connessione e, rilevata l'assenza di prova del diniego della definizione agevolata entro il termine previsto, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. citato. Ha inoltre ritenuto applicabile l'effetto favorevole in capo agli altri coobbligati (comma 14) con riferimento al procedimento R.G.N. 25738/2011. Le spese di lite sono poste a carico di chi le ha anticipate. Non sono state disposte le statuizioni previste dall'art. 1, comma 1‑quater, e dall'art. 13 del DPR n. 115/2002, considerato l'esito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 6, D.L. n. 193/2016, conv. L. n. 225/2016

    Prevede la possibilità di sospendere il giudizio in caso di richiesta di definizione agevolata e disciplina l'estinzione del processo se non viene comunicato il diniego entro i termini (comma 13). Il comma 14 stabilisce che la definizione perfezionata da un coobbligato giova anche agli altri.

  • art. 6, D.L. n. 119/2018, conv. L. n. 136/2018

    Norma richiamata per la procedura concreta di presentazione della istanza di definizione agevolata: la Corte ha valutato la domanda depositata ai sensi di questa disposizione per decidere sulla sospensione/estinzione.

  • art. 7, D.I. 23 luglio 2021 n. 105, conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126

    Richiamata in apertura; nel testo fornito non emerge una specifica applicazione sostanziale nella motivazione esposta.

  • Cass. S.U. n. 1521/2015

    Giurisprudenza richiamata per motivare la riunione dei giudizi per ragioni di connessione.

  • Cass. nn. 16023/2017 e 14732/2017

    Richiamate a supporto del principio secondo cui la sospensione può essere disposta per verificare l'esito della definizione agevolata; usate come precedenti giurisprudenziali.

  • art. 1, comma 1‑quater e art. 13, DPR n. 115/2002

    Norme citate per escludere la necessità di statuizioni aggiuntive in funzione dell'esito del giudizio; la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti per applicarle.

Massime di principio

  • La presentazione di una istanza di definizione agevolata legittima la sospensione del processo in attesa dell'esito; se l'amministrazione non notifica il diniego entro i termini previsti, il procedimento va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 6, comma 13.
  • L'effetto della definizione perfezionata da un coobbligato può estendersi agli altri soggetti coobbligati (art. 6, comma 14), determinando l'estinzione anche per questi ultimi se ricorrono le condizioni previste.
  • Il contribuente deve depositare prova della richiesta di definizione; in assenza di prova di diniego entro il termine di legge, il giudice può dichiarare l'estinzione del processo.
  • Le spese di lite rimangono a carico di chi le ha anticipate se previsto espressamente dalla norma che determina l'estinzione (quindi attenzione al regime delle spese nelle domande di definizione).
  • Quando la definizione agevolata incide sul procedimento, è opportuno verificare e documentare termini e comunicazioni dell'amministrazione (notifiche di accoglimento o diniego) per evitare incertezze processuali.

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