Cassazione Civile, Sentenza n. 36596/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello denunciando, tra l'altro, che la Corte d'appello aveva deliberato la sentenza prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e/o delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., violando il diritto al contraddittorio e alla difesa. Altri motivi riguardavano la quantificazione del risarcimento del danno (contestazione del criterio di calcolo usato) e la mancata pronuncia su alcune doglianze processuali (es. tardiva costituzione in appello di Risorse per Roma).
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha ritenuto fondata la questione di massima relativa alla deliberazione della sentenza prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.: ha affermato che la decisione adottata senza assegnare alle parti i termini per le conclusionali e per le repliche, o deliberata prima della loro scadenza, determina la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, senza che la parte debba provare un pregiudizio concreto aggiuntivo. Ne è conseguito l'accoglimento del primo motivo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla stessa Corte d'appello. I restanti motivi sono stati assorbiti. La Corte ha anche precisato la differenza di trattamento quando la sentenza anticipata riguarda il primo grado (in tal caso la nullità si converte in motivo di gravame e l'impugnazione deve essere proposta nei limiti dell'appello).
Norme richiamate
art. 190 cod. proc. civ.
Disciplina i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica; la Corte ritiene che la deliberazione della sentenza prima della scadenza di tali termini (o senza la loro assegnazione) comporti la nullità della decisione per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
art. 352 cod. proc. civ.
Norma sulla decisione in appello; richiamata nella valutazione della materia regolata e dell'obbligo di rispetto dei termini nella fase d'appello.
art. 156 cod. proc. civ.
Norma sulle nullità: la Corte precisa che il richiamo alla sanatoria per 'raggiungimento dello scopo' non è applicabile automaticamente al caso di deliberazione anticipata della sentenza, poiché lo scopo richiede un evento successivo idoneo a sanare il vizio.
art. 157 cod. proc. civ.
Regola la legittimazione a far valere il vizio: la Corte osserva che non impone alla parte di dettagliare il pregiudizio quando si deduce la lesione del diritto di difesa.
art. 354 cod. proc. civ.
Prevede la rimessione al primo giudice in caso di nullità della notificazione; la Corte usa questo esempio per sostenere che la prova della nullità è sufficiente senza allegare il contenuto delle difese che si sarebbero svolte.
art. 360-bis n. 2 cod. proc. civ.
Rilevata come conferma che la violazione dei principi del giusto processo (fra cui il contraddittorio) è motivo di impugnazione in Cassazione anche se non espressamente sanzionata come nullità testuale.
art. 161 cod. proc. civ.
Richiamato per il principio di conversione della nullità nel mezzo di gravame previsto dall'ordinamento: la nullità di primo grado si converte in motivo d'appello e deve essere dedotta nei limiti e modi propri dell'appello.
art. 190-bis; art. 275; art. 281-quinquies cod. proc. civ.
Norme relative alla decisione monocratica e collegiale a seguito di trattazione scritta o mista: citate come disciplina connessa alla protezione del contraddittorio e alla necessità di assegnare termini per le conclusionali.
art. 111 e art. 24 Cost.
Principi costituzionali (diritto al giusto processo, diritto alla difesa) che giustificano la nullità quando il contraddittorio è compromesso.
art. 829 n. 9 cod. proc. civ. (arbitrato)
Usata a titolo esemplificativo: anche nel processo arbitrale la violazione del contraddittorio è causa di nullità, a rafforzare il principio che la lesione del contraddittorio nel giudice ordinario deve avere analoga conseguenza.
Massime di principio
- Se una sentenza è deliberata prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali o delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., la sentenza è nulla per violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa senza che la parte debba provare un pregiudizio concreto aggiuntivo.
- La parte che deduca la nullità per violazione del diritto di difesa non ha l'onere di specificare quali argomentazioni avrebbe svolto nelle conclusionali o nelle repliche; la mera dimostrazione della lesione del diritto è sufficiente.
- Se la nullità riguarda la sentenza di primo grado deliberata anticipatamente, la questione si converte in motivo d'appello: chi impugna deve valutare e proporre le doglianze di merito nei limiti dell'appello perché l'organo d'appello, in presenza di nullità di primo grado, è tenuto a decidere nel merito e non può sempre rimettere la causa.
- La data di deliberazione indicata in calce alla sentenza non può essere automaticamente considerata un mero errore materiale quando diverge dalla data di deposito; la discrepanza può essere indice di violazione del percorso procedurale e va valutata nel merito.
- Il deposito in cancelleria e la pubblicazione sono il momento in cui la sentenza acquista efficacia e conoscibilità; tuttavia la deliberazione antecedente al deposito può compromettere il contraddittorio se i termini assegnati erano destinati a consentire ulteriori attività difensive.
- In situazioni analoghe, il rimedio pratico è la dichiarazione di nullità della sentenza e la rimessione o la nuova decisione conformemente alle regole del gravame (rinvio/decisone di merito), a seconda del grado in cui la deliberazione anticipata è avvenuta.
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