Cassazione Civile, Sentenza n. 36592/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto negativo di giurisdizione sorto tra il TAR Lazio (sentenza n. 9060/2019, che aveva declinato in favore del giudice ordinario la giurisdizione sulla liquidazione del compenso del Commissario straordinario) e il Tribunale di Roma (sentenza n. 23679/2019, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario). La controversia riguarda la liquidazione del compenso dovuto al Commissario straordinario Augusto Fantozzi, il cui ammontare era disciplinato dal D.M. n. 570/1992 e rideterminato con D.P.C.M. dell'8 febbraio 2011; le eredi sostenevano che la pretesa fosse un diritto soggettivo perfetto (non un interesse legittimo) e quindi devoluta al giudice ordinario
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso per conflitto negativo ex art. 362 c.p.c., dichiarando la competenza del giudice ordinario (Tribunale di Roma). È stata cassata la pronuncia declinatoria del Tribunale di Roma e la causa è stata rimessa al medesimo Tribunale, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio. La Corte ha ritenuto che la pretesa al compenso costituisca un diritto soggettivo pieno e che la determinazione del solo ammontare, entro i criteri stabiliti dalla norma, non trasformi la controversia in materia di giurisdizione amministrativa esclusiva
Norme richiamate
Regola la denunzia alle Sezioni Unite del conflitto negativo di giurisdizione; applicata per ritenere ammissibile il ricorso "in ogni tempo" quando entrambi i giudici hanno negato giurisdizione
Norma sul regolamento di competenza per conflitti virtuali; richiamata per distinguere i conflitti virtuali da quelli reali risolvibili con l'art. 362 c.p.c.
Elenca le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; la Corte ha ritenuto che il caso non rientri in tali ipotesi
Richiamato dalla giurisprudenza come riferimento su questioni analoghe: la pretesa al compenso è qualificata come diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo in assenza di espressa previsione di giurisdizione amministrativa esclusiva
D.M. n. 570/1992
Decreto ministeriale che fissa i criteri e le misure massime per la quantificazione dei compensi; la Corte ha ritenuto che l'esistenza di criteri prefissati per la quantificazione non esaurisca la posizione come interesse legittimo, ma rimane un diritto soggettivo la cui quantificazione spetta al giudice ordinario
Richiamata solo in relazione alle modalità procedurali di decisione della causa in camera di consiglio durante il periodo emergenziale; non incide sulla devoluzione della giurisdizione
Massime di principio
- Quando la pretesa consiste in un diritto soggettivo pieno (es. compenso dovuto per incarico conferito e disciplinato per legge o regolamento), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, salvo espressa previsione di giurisdizione amministrativa esclusiva
- La presenza di criteri normativi o di una forbice ministeriale per la quantificazione del compenso non trasforma automaticamente la controversia in materia di interesse legittimo; la discrasia tra diritto soggettivo e interesse legittimo va valutata in base alla discrezionalità riconosciuta all'amministrazione sia sull'an che sul quantum
- Se la controversia riguarda l'impugnazione di atti di "macro-organizzazione" o l'esercizio di poteri amministrativi rilevanti per l'interesse generale, rileva la giurisdizione amministrativa; se invece si tutela una posizione giuridica individuale, prevale la giurisdizione ordinaria
- In presenza di due sentenze confliggenti che negano entrambe la propria giurisdizione, si configura un conflitto negativo reale che può essere denunziato alle Sezioni Unite della Cassazione ai sensi dell'art. 362 c.p.c., anche se una delle pronunce non è passata in giudicato
- La valutazione sulla competenza giurisdizionale richiede l'analisi concreta della natura della pretesa (diritto soggettivo vs interesse legittimo) e della portata della discrezionalità amministrativa rispetto all'an e al quantum
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