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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36645/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

La gestante, seguita presso una struttura sanitaria durante la gravidanza e per il parto, ha dato alla luce un figlio affetto da sindrome di Down. I genitori, in proprio e nella rappresentanza dei figli minori, hanno chiesto il risarcimento dei danni imputando alla struttura due condotte: non averli informati della possibilità di eseguire un'amniocentesi o altro esame idoneo a individuare la malformazione e non aver prescritto o effettuato esami diagnostici nelle prime settimane di gravidanza, ritenuti indicati per una gestante di età avanzata. Il Tribunale ha respinto le domande per mancata adeguata prova delle negligenze; la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 2922/2019 depositata il 2 luglio 2019, ha rigettato l'appello, rilevando, sulla base della CTU, che gli esami nelle prime settimane non avrebbero consentito di individuare la trisomia e che non era stata provata la volontà della gestante di interrompere la gravidanza in caso di accertata malformazione. In Cassazione i ricorrenti hanno censurato sia l'omessa informazione sulla possibilità di eseguire esami diagnostici, sia la mancata effettuazione di esami nelle prime settimane, anche deducendo l'assenza di prova documentale degli accertamenti svolti dai sanitari. La Corte ha rilevato che i motivi non indicavano le norme asseritamente violate e prospettavano una falsa applicazione di norme senza specificarne il fondamento; li ha esaminati congiuntamente perché ponevano questioni simili.

La decisione

La Corte ha dichiarato infondata l'eccezione della struttura resistente di giudicato interno sulla legittimazione attiva dei figli: benché il Tribunale avesse negato tale legittimazione, in appello era intervenuta una pronuncia di merito sulle loro domande, implicante una decisione sulla legittimazione. Ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. Quanto agli esami diagnostici, la censura non investiva adeguatamente l'accertamento di fatto fondato sulla CTU, secondo cui neppure l'esame morfologico eseguito alla diciannovesima settimana consentiva di rilevare la malformazione; la richiesta si risolveva in una rivalutazione del fatto. Quanto al consenso informato, la Corte d'appello aveva applicato la regola secondo cui chi agisce deve provare che la gestante, se informata, avrebbe interrotto la gravidanza ricorrendone i presupposti, prova acquisibile anche per presunzioni. Il giudice di merito aveva accertato che tale prova non era stata fornita e che la possibilità di abortire non era stata neppure allegata; anche questa censura tendeva a rimettere in discussione valutazioni di fatto. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ha inoltre dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

    La Corte dà atto che, nel caso concreto, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente principale l'ulteriore contributo unificato previsto in caso di impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

    La disposizione è richiamata come parametro per determinare l'importo del contributo unificato cui sarebbe commisurato l'eventuale ulteriore versamento; la Corte esclude che nel caso concreto ne ricorrano i presupposti.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

    La norma è indicata quale disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, applicato dalla Corte per escludere l'ulteriore contributo.

  • art. 52, D.Lgs. 196/2003

    In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Massime di principio

  • Nelle controversie risarcitorie fondate sulla mancata informazione circa la possibilità di accertare una malformazione fetale, chi agisce deve provare che, se adeguatamente informata e ricorrendone i presupposti, la gestante avrebbe scelto di interrompere la gravidanza; tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni.
  • L'accertamento del giudice di merito sulla prova della scelta che la gestante avrebbe compiuto, così come la valutazione delle risultanze della CTU sull'idoneità e sulla capacità diagnostica degli esami, costituisce apprezzamento di fatto non riesaminabile in Cassazione quando il ricorso si risolve in una richiesta di rivalutazione delle prove.
  • La pronuncia di merito sulle domande proposte in appello dai soggetti la cui legittimazione era stata esclusa in primo grado comporta una decisione implicita sulla legittimazione e impedisce che su tale questione si formi giudicato interno in senso contrario.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità medica
RamiResponsabilità civile
SottomaterieConsenso informato
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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