Cassazione Civile, Ordinanza n. 20835/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da una proprietaria di un appartamento sottostante contro i proprietari dell'unità soprastante, i quali avevano modificato senza titolo il tetto di copertura dello stabile assumendo di esserne proprietari esclusivi del sottotetto. In primo grado la domanda era stata accolta, con condanna al ripristino e al risarcimento del danno; la decisione era stata confermata in appello. In cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) questione di legittimità costituzionale e nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, per la presenza di un giudice ausiliario; 2) violazione degli artt. 1117 e 817 c.c., per avere ritenuto condominiali sottotetto e lastrico solare; 3) motivazione apparente; 4) omessa pronuncia su un motivo d'appello relativo alla destinazione comune del bene; 5) e 6) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il sottotetto servisse solo da isolamento termico dell'appartamento sottostante e fosse accessibile solo da scala interna; 7) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e nullità della sentenza per avere attribuito rilievo a una prova ritenuta inesistente o immaginaria. La Corte ha ritenuto le doglianze in parte inammissibili e in parte infondate, osservando che i motivi tendevano in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, e che la qualificazione del sottotetto/lastrico come bene condominiale era corretta in mancanza di un titolo idoneo a dimostrare la proprietà esclusiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto abbandonata la censura relativa al vizio di costituzione del giudice; ha dichiarato inammissibili i motivi di omesso esame per la presenza di doppia conforme; ha escluso l'omessa pronuncia e la motivazione apparente; ha ritenuto inammissibile la deduzione di errore percettivo e non configurata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché i ricorrenti miravano solo a una diversa lettura delle prove. Sul merito, ha confermato che i beni rientravano nella presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c., superabile solo con prova contraria certa, non fornita nel caso concreto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; disposto inoltre l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
i beni ivi elencati, quando abbiano attitudine al servizio o godimento comune, si presumono comuni; la presunzione può essere vinta solo con prova certa di proprietà esclusiva, mediante titolo anteriore al condominio o usucapione.
richiamato dai ricorrenti per contestare la natura condominiale del bene, ma non ritenuto violato dalla Corte.
la Corte d'appello non ha omesso di pronunciare, avendo esaminato congiuntamente le censure di appello.
la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non quando si contesta la valutazione delle prove raccolte.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola legale; non è ammessa come censura della sola valutazione di merito.
la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente e non apparente, integrando il minimo costituzionale.
richiamato in relazione al preteso vizio di costituzione del giudice, censura poi considerata abbandonata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, invocata per censurare la qualificazione del bene come condominiale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma richiamata per nullità della sentenza, motivazione apparente, omessa pronuncia e vizi di costituzione del giudice.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di condominio, un bene compreso nell'elenco dell'art. 1117 c.c. si presume comune quando abbia attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo; chi ne afferma la proprietà esclusiva deve fornire prova contraria rigorosa, normalmente attraverso un titolo incompatibile con la comunione o mediante usucapione.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: è ammissibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti oppure abbia attribuito a una prova un valore giuridico diverso da quello previsto dalla legge.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando ricorre una doppia conforme, cioè quando la decisione di appello conferma la decisione di primo grado sulla medesima ricostruzione fattuale.
- La deduzione di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato le censure di gravame, anche se in forma sintetica o con motivazione congiunta.
- L'errore percettivo del giudice non può essere fatto valere con ricorso per cassazione, dovendo essere eventualmente dedotto con il rimedio della revocazione.
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