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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11477/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dal diniego tacito dell'Amministrazione finanziaria su un'istanza di rimborso proposta da un contribuente per ottenere il 90% dell'IRPEF e dell'ILOR versate per gli anni 1991-1992, anche con riferimento a redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, in relazione ai benefici fiscali per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente e dichiarato illegittimo il silenzio-rifiuto. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 295 c.p.c., degli artt. 107 e 108 TFUE e degli artt. 11 e 12 del Reg. CE n. 659/1999, sostenendo che la sopravvenuta decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015 aveva qualificato come illegittimo il regime agevolativo e che, dunque, il beneficio non era automaticamente applicabile. Il controricorrente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., ma la Corte ha ritenuto il motivo ammissibile perché investiva il contrasto con la normativa unionale sopravvenuta non valutata dal giudice d'appello.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che la decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015 costituisca ius superveniens immediatamente applicabile e che, nel caso di benefici fiscali riconducibili ad aiuti di Stato, il giudice di merito debba verificare in concreto se il singolo vantaggio rientri nelle eccezioni consentite dal diritto UE, in particolare se sia un aiuto individuale compatibile come de minimis o come compensazione di danni da calamità naturale senza sovracompensazione. Poiché tale verifica non risultava compiuta dalla sentenza impugnata, la Cassazione ha cassato la decisione e rinviato alla Corte di appello di Giustizia tributaria competente, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    norma agevolativa invocata dal contribuente per ottenere il rimborso del 90% delle imposte versate in relazione al sisma siciliano del 1990; la sua applicazione va però coordinata con la successiva disciplina europea sugli aiuti di Stato.

  • art. 39 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte non accoglie una sospensione necessaria del giudizio per pregiudizialità in base al dato riportato.

  • art. 295 c.p.c.

    invocato dall'Agenzia in relazione alla pretesa necessità di sospensione, ma non è il fulcro della decisione, che si concentra sull'applicazione immediata del diritto UE sopravvenuto.

  • art. 107 TFUE

    utilizzato per inquadrare il regime degli aiuti di Stato e la compatibilità delle misure fiscali con il mercato interno, con particolare riferimento alla possibilità di compatibilità per aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale.

  • art. 108 TFUE

    richiamato per affermare che il regime agevolativo è stato ritenuto illegittimo dalla Commissione UE per violazione della disciplina sugli aiuti di Stato.

  • artt. 11 e 12 Regolamento CE n. 659/1999

    richiamati come basi della censura dell'Agenzia sul controllo europeo degli aiuti di Stato e sulla loro sospensione/valutazione.

  • art. 288 TFUE

    la decisione della Commissione è qualificata come atto normativo vincolante e quindi immediatamente applicabile come ius superveniens.

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    consente la compatibilità con il mercato interno degli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturali, purché non vi sia sovracompensazione.

  • Reg. CE n. 1407/2013

    richiamato come regolamento de minimis che può rendere compatibile un aiuto individuale se ne ricorrono i presupposti.

  • Reg. CE n. 717/2014

    richiamato come ulteriore regolamento de minimis considerato dalla decisione della Commissione per l'eventuale compatibilità dell'aiuto individuale.

  • Reg. CE n. 994/98

    richiamato come base per regolamenti di esenzione/compatibilità di determinate categorie di aiuti di Stato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio denunciato nel ricorso per cassazione, consistente in violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    l'eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente è respinta perché il ricorso deduce un profilo di contrasto con la normativa unionale sopravvenuta.

Massime di principio

  • La sopravvenuta decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, quando abbia natura vincolante, costituisce ius superveniens immediatamente applicabile dal giudice nazionale, anche d'ufficio, nel giudizio pendente.
  • In presenza di un regime fiscale agevolativo qualificato come aiuto di Stato incompatibile in via generale, il giudice deve comunque verificare se il singolo beneficio individuale rientri in una delle eccezioni consentite dal diritto UE, in particolare nel regime de minimis o nella compensazione di danni da calamità naturale ex art. 107, par. 2, lett. b), TFUE.
  • Spetta al contribuente che invoca l'agevolazione fornire la prova dei presupposti di compatibilità europea del beneficio individuale, inclusi il rispetto delle soglie de minimis e l'assenza di sovracompensazione dei danni subiti.
  • Nella nozione euro-unitaria di impresa rientra qualsiasi entità che eserciti un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi su un mercato, a prescindere dalla veste giuridica o dalla qualificazione interna dell'attività, con possibile inclusione anche delle libere professioni quando svolgano attività economica.
  • Quando la prova dei presupposti di compatibilità europea diventa rilevante solo per effetto dello ius superveniens, alle parti può essere consentita la produzione di documenti prima non disponibili o l'allegazione di fatti non precedentemente indispensabili.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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