Cassazione Penale, Ordinanza n. 27284/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Castrovillari, confermando la penale responsabilità dell'imputato per due reati. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione dell'attendibilità e rilevanza delle prove. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale non le avesse concesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa al giudizio di legittimità, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici. Ha ritenuto anche il secondo motivo inammissibile, poiché la censura sulle attenuanti generiche richiedeva un diverso apprezzamento dei dati fattuali e non considerava che il diniego del beneficio è motivato validamente quando il giudice di merito richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivamente valutabili. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei gradi di merito; dal testo non emerge la specifica condotta contestata oltre al richiamo all'imputazione originaria.
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei gradi di merito; dal testo non emerge la specifica condotta contestata oltre al richiamo all'imputazione originaria.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto, delle prove e della loro attendibilità, poiché tale attività appartiene al merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se manca del tutto o è manifestamente illogica la motivazione; è invece sufficiente che il giudice di merito richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivamente valorizzabili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Le censure che richiedono un differente apprezzamento dei dati fattuali non sono ammissibili se non si confrontano con la motivazione effettivamente resa dalla sentenza impugnata.
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