Cassazione Penale, Ordinanza n. 27095/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata quindi modificata la decisione di merito impugnata, che resta ferma nella parte relativa alla condanna e al trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato, deducendo tre censure: 1) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva ex art. 20-bis c.p. Il ricorso è stato ritenuto non specifico quanto al primo motivo, manifestamente infondato quanto al secondo e al terzo, perché la Corte territoriale aveva già esaminato i punti decisivi con motivazione non manifestamente illogica, valorizzando la non particolare tenuità del fatto, la mancanza di elementi idonei per le attenuanti generiche e l'inadeguatezza della pena pecuniaria sostitutiva rispetto alle esigenze di rieducazione e di comprensione del disvalore della condotta.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata in cassazione con motivi che si limitino a riproporre in modo non specifico le doglianze già disattese in appello.
La sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria sostitutiva richiede una valutazione di merito sulla concreta adeguatezza della sanzione rispetto alle finalità rieducative; se motivata in modo non manifestamente illogico, tale valutazione non è censurabile in sede di legittimità.
Le modifiche apportate alla disciplina delle sanzioni sostitutive non eliminano la natura fattuale dell'accertamento circa la concedibilità della pena sostitutiva, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione delle censure già esaminate e respinte dal giudice di appello, senza una critica argomentata e specifica alla motivazione impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non occorre una confutazione analitica di tutte le circostanze dedotte dalle parti o emergenti dagli atti.
- La valutazione sulla concedibilità di una pena sostitutiva della pena detentiva breve è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
- La pena pecuniaria sostitutiva può essere negata quando il giudice ritenga, con motivazione non illogica, che essa sia inadeguata a realizzare le esigenze di rieducazione e a far comprendere al condannato il disvalore delle condotte poste in essere.
Come è indicizzato
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