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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27086/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. deducendo, in primo luogo, un contrasto tra motivazione e dispositivo: secondo il ricorrente, dal dispositivo non sarebbe emerso con chiarezza che l'accordo tra le parti riguardava l'accoglimento di tutti i motivi di appello, mentre dalla motivazione si desumeva che l'intesa avesse ad oggetto soltanto il trattamento sanzionatorio. In secondo luogo, ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 599-bis c.p.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che, poiché il procedimento di un coimputato stretto concorrente era esitato in senso opposto, la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciare assoluzione anche nei suoi confronti, non potendo accogliere la richiesta di pena concordata; si assumeva dunque violata la disciplina del concordato in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che l'eventuale mancato richiamo nel dispositivo all'oggetto dell'accordo non rileva, quando esso sia correttamente precisato in motivazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la definizione del procedimento mediante concordato in appello, quando riguarda questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con procedura de plano, oltre alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

    Il concordato in appello, fondato sull'accordo delle parti, può limitare la cognizione del giudice ai profili oggetto di rinuncia e precludere successive contestazioni in cassazione sulla responsabilità se tali questioni sono state ricomprese nell'intesa.

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito; non determinabile.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il difetto di specifico richiamo nel dispositivo dell'oggetto dell'accordo non determina di per sé nullità o illegittimità della decisione, se la portata dell'intesa risulta chiaramente dalla motivazione.
  • Quando l'imputato aderisce a un concordato in appello che implica rinuncia a contestare questioni di responsabilità, tali questioni restano precluse sia al giudice di secondo grado sia al giudice di legittimità.
  • La definizione del giudizio mediante accordo sulla pena comporta effetti preclusivi analoghi a quelli della rinuncia all'impugnazione per le questioni coperte dall'intesa.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se investe profili di merito o di responsabilità che l'imputato ha già abbandonato in funzione dell'accordo processuale.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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