Cassazione Penale, Ordinanza n. 27092/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva affermato la responsabilità penale. Con il primo motivo ha censurato la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità, ma la doglianza è stata ritenuta generica e indeterminata, perché non specificava gli elementi fattuali e logici posti a fondamento della critica. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta dovesse essere ritenuta di modesta offensività; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando la motivazione di merito che valorizzava il danno arrecato alla compagnia assicurativa, l'intensità del dolo e le modalità del fatto. Con il terzo motivo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma anche tale censura è stata ritenuta manifestamente infondata, in presenza di una motivazione non illogica della sentenza impugnata e della regola secondo cui il giudice può fondare il diniego sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutte le deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, la genericità della censura per difetto dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; quanto al secondo, la manifesta infondatezza della doglianza sulla particolare tenuità del fatto, per la congrua motivazione della decisione di merito; quanto al terzo, la manifesta infondatezza del motivo sulle attenuanti generiche, essendo sufficiente che il giudice dia conto degli elementi ritenuti decisivi. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico; la censura deve indicare gli elementi alla base delle doglianze, consentendo al giudice di impugnazione di individuarle e valutarle.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete del caso, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; il giudice deve motivare sugli aspetti rilevanti della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
I parametri di commisurazione della pena e di valutazione della gravità del fatto sono i criteri da utilizzare anche per apprezzare la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La valutazione della tenuità del fatto e della gravità della condotta rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, se esercitati in modo non illogico e con motivazione adeguata.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure contro la motivazione devono essere specifiche e autosufficienti: una critica generica, che non individui puntualmente le carenze logiche o fattuali della decisione impugnata, è inammissibile.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta in modo automatico, ma richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Se la motivazione di merito esclude la particolare tenuità valorizzando elementi rilevanti come il danno arrecato, l'intensità del dolo e le modalità esecutive, la censura è infondata ove non evidenzi specifici profili di illogicità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessaria una confutazione analitica di tutte le allegazioni difensive.
- Quando il ricorso risulta inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla decisione.
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