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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27094/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p., perché fondata su elementi concreti della condotta e non su mere clausole di stile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello lamentando, con unico motivo, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non illogica nel ritenere insussistente la particolare tenuità del fatto, valorizzando la protratta occupazione abusiva dell'immobile per un periodo considerevole, oltre ad ulteriori elementi indicativi della gravità della condotta e dell'intensità del dolo. La decisione richiama i criteri di valutazione della tenuità alla luce dell'art. 133 c.p. e afferma che tale apprezzamento rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, se sorretto da adeguata motivazione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle peculiarità della fattispecie concreta; nel caso esaminato è stata esclusa per la persistente occupazione abusiva dell'immobile e per ulteriori indici di gravità e di intensità del dolo.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della particolare tenuità deve essere compiuta secondo i criteri relativi a modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; tale apprezzamento è discrezionale ma deve essere motivato in modo specifico.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta in via automatica, ma richiede una valutazione unitaria e concreta di tutte le circostanze rilevanti della condotta.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve considerare le modalità del fatto, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo, potendo limitarsi a indicare gli elementi ritenuti decisivi purché la motivazione sia effettiva e non apparente.
  • La valutazione sulla particolare tenuità rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non illogica.
  • Non è sufficiente prospettare in modo generico la tenuità del fatto quando la sentenza impugnata abbia evidenziato elementi concreti di protrazione della condotta e di gravità del comportamento.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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