Cassazione Penale, Ordinanza n. 27096/2025 del 24/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per estorsione. L'unico motivo deduceva la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., sostenendo che la condanna si fondasse su una non condivisa lettura dei dati processuali, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa, e su una diversa ricostruzione storica dei fatti. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché mirava, in sostanza, a una rivalutazione del merito e a un confronto tra la motivazione della sentenza impugnata e modelli argomentativi alternativi, attività precluse al giudice di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione di appello era logicamente coerente e immune da vizi, avendo esplicitato le ragioni del convincimento e integrato tutti gli elementi costitutivi del reato contestato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che la sentenza di appello avesse motivato in modo corretto e logico l'affermazione di responsabilità per estorsione, senza che il ricorrente avesse dedotto reali vizi di legittimità ma solo una diversa valutazione del materiale probatorio.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È richiamato come parametro di ricorso per violazione di legge, ma la censura svolta mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
È richiamato come parametro di ricorso per vizi della motivazione o del procedimento, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare il merito della ricostruzione operata dai giudici di merito.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sovrapporre una diversa valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, né proporre una ricostruzione storica alternativa dei fatti.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto attraverso un mero raffronto tra la motivazione della sentenza impugnata e modelli argomentativi esterni o astrattamente preferibili.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri soltanto a contestare la tenuta della decisione sul piano del merito probatorio.
- La motivazione di merito è insindacabile quando dia conto in modo logico e coerente delle ragioni dell'affermazione di responsabilità e dell'integrazione degli elementi costitutivi del reato.
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