Cassazione Penale, Ordinanza n. 11012/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile in appello di violazioni delle norme del codice della strada e di lesioni personali stradali, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione della responsabilità penale. Dal testo emerge che i motivi riproponevano censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un confronto critico puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e senza l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e dei necessari riferimenti alla decisione di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano meri duplicati di doglianze già vagliate nei gradi di merito, privi di autonoma critica alla motivazione impugnata e senza adeguata enunciazione delle ragioni giuridiche del dissenso. Conseguentemente, applicando l'art. 616 c.p.p. e non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 5, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma del codice della strada richiamata tra le violazioni accertate nei confronti dell'imputato; il testo non specifica il contenuto applicato dalla Corte.
art. 189, comma 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma del codice della strada richiamata tra i reati/illeciti contestati; il testo non consente di precisare oltre il suo contenuto applicato.
Fattispecie di lesioni personali stradali contestata all'imputato; la Corte non entra nel merito della configurazione del reato, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli
Richiamata per il principio secondo cui l'impugnazione deve contenere un contenuto essenziale e un confronto critico con la decisione impugnata; il principio viene ritenuto applicabile anche al ricorso per cassazione.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per il presupposto della condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riprodurre censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, ma deve contenere una critica specifica e autonoma alla motivazione impugnata.
- È inammissibile l'impugnazione che non indichi puntualmente le ragioni di diritto del dissenso e non si confronti con i passaggi decisivi della sentenza impugnata.
- La sufficienza, logicità e congruità della motivazione di merito, ove non efficacemente attaccata, rende i relativi vizi non sindacabili in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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