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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08249/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per la fornitura e posa in opera di un edificio residenziale a due piani in legno lamellare, con elaborazione di un progetto esecutivo e successiva esecuzione dell’opera. La società appaltatrice ha convenuto in giudizio la committente deducendo che questa, dopo aver ricevuto i disegni costruttivi/esecutivi, si era rifiutata di firmarli e di proseguire nell’iter di realizzazione, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento della committente e il pagamento della quota di prezzo pattuita per la fase iniziale. La committente ha resistito sostenendo che i disegni esecutivi dovevano essere sottoposti al suo gradimento e che le soluzioni tecniche proposte, specie per la copertura, divergevano dal progetto architettonico originario, al punto da stravolgerne l’impianto. Il Tribunale ha accolto la domanda della società, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento della committente e condannandola al pagamento della somma fatturata per la parziale esecuzione. La Corte d’appello ha confermato, ritenendo che non vi fosse una vera clausola di gradimento, ma solo la previsione della preventiva verifica di conformità dei progetti esecutivi rispetto al progetto architettonico, verifica che era risultata positiva anche secondo c.t.u. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 1362 c.c. per errata interpretazione della clausola n. 2 del programma lavori come non contenente una clausola di gradimento; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello valorizzato le conclusioni del c.t.u. senza considerare che sarebbero state apodittiche e prive di riscontri tecnici; 3) violazione dell’art. 1453 c.c. per avere ritenuto adempiente la società appaltatrice, nonostante, secondo la ricorrente, nessun disegno esecutivo fosse conforme al progetto architettonico. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi, ritenendo che i primi due mirassero in realtà a una diversa lettura delle risultanze di merito e il terzo a contestare l’apprezzamento fattuale sulla sussistenza dell’inadempimento e della sua gravità, profili non sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza d’appello che aveva rigettato l’impugnazione della committente e mantenuto ferma la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della committente, con conseguente condanna al pagamento della quota di prezzo e delle spese. La Corte ha osservato che l’interpretazione della clausola contrattuale data dal giudice di merito era plausibile e che il ricorso si limitava a contrapporre una diversa lettura dei fatti e della documentazione tecnica. Ha inoltre ribadito che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice ponga a base della decisione prove inesistenti, mentre non è censurabile in cassazione la scelta di attribuire maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 1453 c.c., la censura investiva soltanto l’accertamento di fatto sull’adempimento dell’appaltatrice e sull’inadempimento della committente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    La clausola contrattuale va interpretata secondo i criteri ermeneutici contrattuali; in cassazione non basta invocare in astratto tali criteri, occorrendo indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo. Se l’interpretazione del giudice di merito è plausibile tra più possibili letture, non può essere sostituita con quella proposta dalla parte ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti o su informazioni non riconducibili a una fonte di prova acquisita; non ricorre invece quando si contesti la maggiore attendibilità attribuita a una prova rispetto ad altre o si chieda una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa e l’attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre rientrano nel potere del giudice di merito e non sono di per sé censurabili in cassazione.

  • art. 1453 c.c.

    La censura che contesti l’apprezzamento del giudice sulla sussistenza dell’inadempimento e sulla sua gravità investe un giudizio di fatto, non un errore nell’interpretazione della norma; è quindi sottratta al sindacato di legittimità se priva di vizi logici o giuridici.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formalmente qualificati come violazione di legge non possono tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove.

  • art. 360 bis c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando il motivo è formulato in contrasto con un orientamento consolidato della Corte sulla materia.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Serve come parametro per la determinazione del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione contro l’interpretazione di una clausola contrattuale, non è sufficiente denunciare la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c.: occorre indicare con precisione quali criteri ermeneutici siano stati violati e come il giudice se ne sia discostato. Quando una clausola consente più interpretazioni plausibili, non è deducibile in cassazione il solo fatto che il giudice abbia scelto una lettura diversa da quella sostenuta dal ricorrente.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizza prove inesistenti o informazioni non ricavabili da una prova ritualmente acquisita; non sussiste quando la censura riguarda la valutazione del materiale probatorio o la preferenza accordata ad alcuni elementi rispetto ad altri.
  • La denuncia di violazione dell’art. 1453 c.c. non può essere usata per contestare l’accertamento di fatto sulla sussistenza dell’inadempimento o sulla sua gravità: tali valutazioni appartengono al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione salvo errori di diritto o vizi logici.
  • Un motivo di ricorso formalmente prospettato come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere tenuta al pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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