Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18124/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Nel corso di una esecuzione immobiliare, il giudice dell'esecuzione aveva liquidato in favore della notaia delegata alla vendita un compenso di euro 29.195,45 oltre IVA. La debitrice esecutata ha proposto ricorso ex art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011 e art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, ottenendo dal Tribunale di Verona la rideterminazione del compenso in euro 16.400,00. Il Tribunale ha ritenuto che, trattandosi di vendita di più lotti, il compenso potesse essere liquidato per ciascun lotto e che, inoltre, ricorressero i presupposti per la riduzione massima del 60% prevista dall'art. 2, comma 3, d.m. n. 227 del 2015, valorizzando la complessità limitata dell'attività e il fatto che la procedura si era sospesa ed estinta dopo la sola pubblicazione dell'avviso di vendita. La notaia ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, denunciando violazione dell'art. 2, commi 2 e 3, d.m. n. 227 del 2015 e omesso esame di un fatto decisivo: ha sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente applicato il criterio per singolo lotto, non avesse correttamente valutato le attività effettivamente svolte e avesse irragionevolmente applicato la massima decurtazione del 60%. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo che, se fosse stato accolto il ricorso principale, non sussistevano i giusti motivi per liquidare il compenso per ciascun lotto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione dell'ordinanza del Tribunale, osservando che la motivazione superava il requisito del minimo costituzionale e non presentava anomalie denunciabili in cassazione. Ha inoltre affermato che la valutazione della complessità dell'attività svolta dal notaio delegato, ai fini della riduzione del compenso entro il limite massimo del 60%, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo vizi non dedotti utilmente nel caso concreto. Di conseguenza, il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011

    Norma richiamata quale base del ricorso avverso la liquidazione del compenso dell'ausiliario nel procedimento di esecuzione.

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata quale rimedio contro il decreto di liquidazione del compenso.

  • art. 2 d.m. n. 227 del 2015

    Consente, in presenza di giusti motivi, la liquidazione del compenso per ciascun lotto; prevede altresì la possibilità di aumentare o ridurre il compenso fino al 60% in caso di attività complesse o particolarmente semplici.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte osserva che le censure formalmente rubricate sotto violazione di legge e omesso esame tendevano in realtà a contestare la valutazione di merito e la motivazione dell'ordinanza.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulle anomalie motivazionali rilevanti come violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sindacabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione se la sentenza contiene una motivazione esistente, non apparente e non perplessa.
  • La valutazione della complessità o semplicità dell'attività svolta dall'ausiliario, ai fini della riduzione o dell'aumento del compenso entro i limiti previsti dalla tariffa applicabile, è apprezzamento di merito rimesso al giudice di merito e non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
  • Quando il giudice di merito individua una pluralità di lotti in una vendita forzata e ritiene sussistenti giusti motivi, può liquidare il compenso per ciascun lotto e applicare la riduzione tariffaria massima prevista dalla disciplina di settore, purché dia conto delle ragioni della scelta.
  • Le censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito non sono ammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.