Cassazione Civile, Ordinanza n. 17811/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni dirigenti medici avevano contestato la nota con cui l'azienda sanitaria aveva modificato in diminuzione il trattamento economico variabile aziendale, disponendo una riduzione del 30% della retribuzione accessoria e il recupero delle somme in busta paga, sul presupposto della riduzione dei fondi contrattuali e del piano di rientro sanitario regionale. In primo grado era stata dichiarata illegittima solo la decurtazione eccedente determinati importi annuali; in appello, respinto il gravame principale dei medici, era stato accolto l'appello incidentale e l'azienda era stata condannata alla restituzione delle somme trattenute. In cassazione l'azienda ha dedotto: (1) violazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 e delle disposizioni commissariali regionali, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato il contesto di risanamento del servizio sanitario campano, la vincolatività delle linee di indirizzo del Commissario ad acta e la legittimità della riduzione del fondo accessorio; (2) violazione delle norme contrattuali collettive dell'area medico-veterinaria, lamentando che la riduzione del 30% aveva inciso solo sulla componente variabile accessoria e che, comunque, la sentenza avrebbe dovuto riconoscere la possibilità di un diverso e corretto ricalcolo delle somme, anziché condannare alla restituzione integrale di quanto trattenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, i motivi di ricorso dell'azienda. Ha chiarito che l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 impone la cristallizzazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio al livello del 2010 e la sua successiva riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio; tale riduzione va attuata mediante ricalcolo del fondo e ripartizione pro quota, non mediante un taglio percentuale forfettario identico per tutti i dirigenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame dei conteggi e del dare-avere tra le parti secondo il corretto criterio normativo e contrattuale.
Norme richiamate
art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2010
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale ... non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio
prevede una cristallizzazione del fondo accessorio al livello 2010 e una riduzione automatica proporzionale alle cessazioni, non già una riduzione percentuale forfettaria delle retribuzioni individuali.
ha convertito il d.l. n. 78 del 2010, rendendo vigente la disciplina di contenimento della spesa pubblica richiamata dalla Corte.
art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001
il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici è definito dalla contrattazione collettiva, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
art. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
la contrattazione integrativa deve incentivare efficienza e produttività destinando una quota prevalente delle risorse accessorie alla performance, collegata alle risorse variabili dell’anno di riferimento.
art. 51 CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria
la retribuzione di posizione è correlata alla graduazione delle funzioni dirigenziali; la parte variabile richiede la pesatura delle attività e, in mancanza, resta dovuta la sola quota minima invariabile.
art. 39 CCNL 8 giugno 2000 area medico-veterinaria
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina contrattuale della retribuzione di posizione e della sua eventuale riduzione proporzionale.
art. 55, comma 6, CCNL 5 dicembre 1996 area medico-veterinaria
richiamato dalla ricorrente come norma collettiva pertinente alla determinazione del trattamento economico dirigenziale.
norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso.
richiamato come base del ricorso introduttivo dei lavoratori in primo grado.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il trattamento economico accessorio è soggetto a un tetto normativo: l'ammontare complessivo delle risorse va cristallizzato al livello dell'anno base indicato dalla legge e poi riproporzionato in ragione della riduzione del personale in servizio.
- La riduzione proporzionale del fondo accessorio non può essere attuata mediante un taglio percentuale uniforme delle retribuzioni individuali, ma richiede il ricalcolo del fondo, la depurazione delle quote riferite ai cessati e la successiva ripartizione pro quota tra gli aventi diritto.
- La retribuzione di posizione dei dirigenti medici si compone di parte fissa e parte variabile; la componente variabile dipende dalla graduazione/pesatura delle funzioni e, se non correttamente determinata, non può essere sostituita da un abbattimento indistinto e forfettario.
- Le norme di contenimento della spesa pubblica in materia di trattamento accessorio prevalgono sulla contrattazione collettiva e legittimano limiti e riduzioni al fondo, ma non autorizzano modalità applicative contrastanti con il dato testuale della disposizione.
- Se dalla corretta applicazione del sistema di riparto dei fondi derivano somme indebitamente percepite o trattenute, il giudice deve verificare il concreto dare-avere tra le parti secondo i criteri normativi e contrattuali, senza limitarsi a confrontare importi erogati in periodi diversi.
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