Sentenza del 19/08/2015 n. 16931 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'anno 2000, emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, per imposte dichiarate ma non versate. La società sosteneva di avere effettuato i pagamenti mediante modelli F24 e ravvedimento operoso. In Cassazione ha contestato, tra l'altro, la validità dell'appello dell'Ufficio per mancanza di delega del sottoscrittore, la proposizione di eccezioni nuove, l'omessa valutazione dei documenti e la violazione delle norme sul ravvedimento operoso e sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valido l'appello sottoscritto dal preposto al reparto competente dell'Ufficio, anche senza produzione di una specifica delega, salvo prova dell'estraneità del sottoscrittore all'ufficio o dell'usurpazione del potere di impugnazione. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva deciso sulla base autonoma della tardività del ravvedimento operoso, rendendo irrilevanti le contestazioni sulle eccezioni nuove. I motivi relativi alla valutazione dei documenti sono stati dichiarati in parte inammissibili per difetto dei requisiti formali e di autosufficienza e comunque infondati. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e l'iscrizione a ruolo delle imposte dichiarate e non versate.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e il recupero delle somme dovute.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11, comma 2
Attribuiscono all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate la qualità di parte processuale e la capacità di stare in giudizio, riconoscendo la rappresentanza del direttore o del preposto al reparto competente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Vieta, in appello tributario, la proposizione di domande nuove e limita l'introduzione di eccezioni non rilevabili d'ufficio; tuttavia, la censura è irrilevante quando la decisione si fonda su una diversa autonoma ragione.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13
Disciplina il ravvedimento operoso. Per produrre gli effetti agevolativi deve essere effettuato entro i termini e con il pagamento delle somme dovute e delle sanzioni nella misura prevista.
Art. 2697 del codice civile
Pone a carico di chi invoca un diritto l'onere di provare i fatti costitutivi, compresi i pagamenti effettuati.
Art. 116 del codice di procedura civile
Attribuisce al giudice il compito di valutare le prove secondo il prudente apprezzamento, nei limiti stabiliti dalla legge.
Art. 366-bis del codice di procedura civile
Richiedeva, per i motivi relativi a vizi di motivazione, una chiara indicazione del fatto controverso e uno specifico momento di sintesi; la sua mancata osservanza comportava l'inammissibilità del motivo.
Art. 378 del codice di procedura civile
Disciplina il deposito della memoria illustrativa nel giudizio di Cassazione.
Massime di principio
- Il ravvedimento operoso deve essere tempestivo e correttamente perfezionato secondo i termini e le modalità di legge; un pagamento effettuato molti anni dopo l'imposta dovuta non produce automaticamente gli effetti agevolativi del ravvedimento.
- La validità dell'atto processuale dell'Agenzia delle Entrate non richiede necessariamente la produzione di una delega specifica quando l'atto è sottoscritto dal direttore o dal preposto al reparto competente. Chi contesta la sottoscrizione deve allegare e provare l'estraneità del firmatario all'ufficio o l'assenza del potere di impugnare.
- In appello, la contestazione relativa a eccezioni nuove è utile solo se la decisione impugnata si fonda effettivamente su quelle eccezioni; se il giudice decide sulla base di una diversa autonoma motivazione, la censura può risultare priva di interesse.
- Il contribuente che invoca l'avvenuto pagamento deve produrre documentazione completa, coerente e idonea a dimostrare importi, date, causali e corretta imputazione dei versamenti.
- Nel ricorso per Cassazione non è sufficiente lamentare genericamente la mancata valutazione dei documenti: occorre indicare con precisione quali documenti siano stati trascurati, quale fatto dimostrino e perché tale omissione sia decisiva.
- La Cassazione non rivaluta liberamente i documenti e i fatti di causa; il ricorso deve evidenziare uno specifico errore di diritto o un vizio processuale ammissibile, rispettando i requisiti di autosufficienza e specificità.
- Un pagamento materialmente incassato dall'Amministrazione può non essere sufficiente, da solo, a dimostrare l'estinzione dello specifico debito tributario, se manca la prova della corretta imputazione all'annualità e al tributo contestati.
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