Cassazione Civile, Ordinanza n. 17535/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall. contro il decreto del giudice delegato che aveva rigettato la domanda di ammissione in chirografo di un credito di euro 126.165,23, asseritamente derivante dal saldo passivo di un conto corrente acceso da una società poi fallita. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo, da un lato, non provata la data certa del contratto di conto corrente e quindi non opponibile il rapporto alla curatela; dall’altro, non dimostrato il quantum del credito per mancata produzione dell’intera serie di estratti conto. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2704 c.c. e 96-97 l. fall., sostenendo che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione in blocco e la lettera di passaggio a sofferenza notificata con avviso di ricevimento avrebbero fornito prova dell’anteriorità del rapporto e del credito rispetto al fallimento; (2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 96-97 l. fall., censurando la statuizione sulla mancanza di prova del credito per non avere il Tribunale valorizzato la documentazione prodotta e per avere richiesto gli estratti conto integrali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e della documentazione già valutata dal giudice di merito, operazione preclusa in cassazione. Tale inammissibilità ha consolidato la seconda ratio decidendi del provvedimento impugnato, cioè la mancata prova del quantum del credito. Di conseguenza, il primo motivo è stato dichiarato carente di interesse, poiché anche l’eventuale accoglimento sulla data certa non avrebbe comunque condotto all’accoglimento del ricorso, restando autonoma e sufficiente la ratio relativa alla mancata dimostrazione del credito. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell’intimato; disposto inoltre l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina l’opposizione allo stato passivo proposta dalla società ricorrente avverso il rigetto dell’insinuazione al passivo.
la data certa del contratto è necessaria per renderlo opponibile alla curatela fallimentare; la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non basta a provare la data certa del regolamento contrattuale.
la pubblicazione dell’avviso di cessione dei crediti in blocco assolve alla funzione di rendere opponibile la cessione ai debitori ceduti, ma non prova la data certa del contratto ceduto.
la ricorrente vi richiama la messa in mora e la lettera di passaggio a sofferenza come elementi di anteriorità temporale del credito.
l’onere di provare il credito e la sua quantificazione grava sulla parte che insinua il credito al passivo; la doglianza che tende a rivalutare le prove è inammissibile in cassazione.
richiamato dalla ricorrente come norma violata nella disciplina dell’insinuazione al passivo.
richiamato dalla ricorrente come norma violata nella disciplina dell’insinuazione al passivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di legge, ma non consente di ottenere un riesame del merito o della documentazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di ammissione al passivo fallimentare, il creditore che agisca come cessionario deve provare non solo la legittimazione derivante dalla cessione, ma anche l’opponibilità al fallimento del rapporto da cui il credito origina, quando tale opponibilità dipenda dalla data certa del documento contrattuale.
- La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione in blocco dei crediti dimostra l’esistenza e l’anteriorità della cessione rispetto al fallimento, ma non attribuisce di per sé data certa al contratto ceduto ai sensi dell’art. 2704 c.c.
- Il timbro postale può fungere da elemento idoneo a conferire data certa a una scrittura privata solo se il timbro risulta apposto sul documento che contiene la scrittura o il documento e il supporto formano un corpo unico; in difetto di tale prova, il dato non è utilizzabile.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito, sotto la rubrica della violazione di legge, sollecitare una nuova valutazione del materiale documentale e della quaestio facti già decisa dal giudice di merito.
- Quando una decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome, l’inammissibilità o il rigetto di una sola censura che colpisca una ratio sufficiente a sorreggere il decisum rende carente di interesse l’esame delle ulteriori censure.
- In tema di insinuazione al passivo per saldo negativo di conto corrente, il creditore deve fornire la prova analitica e continua dell’evoluzione del rapporto mediante estratti conto integrali, non essendo sufficiente una produzione documentale parziale a dimostrare il quantum reclamato.
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