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Sentenza

Sentenza n. 2358/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento, nei limiti dell'interesse: - della deliberazione del Consiglio Comunale di Rho del 1° aprile 2021, n. 12, recante approvazione della Variante generale al Piano di Governo del Territorio, del cui deposito presso gli uffici comunali è stato pubblicato avviso sul B.U.R.L. n. 35 del 1° settembre 2021; - della deliberazione del Consiglio Comunale di Rho del 21 ottobre 2020 n. 50, recante adozione della Variante generale al Piano di Governo del Territorio; - di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202101953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni comunali di adozione e approvazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio, nella parte relativa all’area produttiva della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società, proprietaria di un’area di circa 10.340 mq inserita dal precedente PGT tra gli ambiti a funzione produttiva di completamento, ha impugnato la variante generale al PGT di Rho deducendo tre ordini di censure. Con il primo motivo ha contestato il sovradimensionamento degli standard urbanistici, sostenendo che la dotazione complessiva fosse stata portata da circa 69 a circa 70 mq per abitante, già ben oltre lo standard normativo di 18 mq per abitante, e che per le aree produttive soggette a pianificazione attuativa la quota minima di aree da cedere fosse stata raddoppiata dal 10% al 20% della superficie lorda, senza adeguata motivazione e senza considerare che l’area non era stata precedentemente interessata dal sistema perequativo. Ha dedotto violazione della normativa statale e regionale sugli standard urbanistici, difetto di ponderazione e motivazione, contraddittorietà e violazione della proporzionalità. Con il secondo motivo ha contestato gli oneri posti a carico dell’intervento edificatorio, consistenti nella realizzazione di nuova viabilità, nell’ampliamento di vicolo Cesare Cantù, nella schermatura alberata e nel percorso ciclo-pedonale, sostenendo che si trattasse di opere eccedenti il fabbisogno generato dal nuovo insediamento e in parte funzionali ad altre aree e ad altri interventi, con violazione della disciplina regionale sugli oneri e degli artt. 16 d.P.R. 380/2001 e 46 l.r. Lombardia n. 12/2005, nonché irragionevolezza, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento e sproporzione. Con il terzo motivo ha censurato specificamente l’obbligo di spostare su vicolo Cesare Cantù l’accesso di tutti i mezzi pesanti dello stabilimento, con divieto di accesso da via Trento, rilevando che la prescrizione incideva anche sull’attività produttiva esistente, non era supportata da uno studio del traffico e imponeva opere aventi una funzione viabilistica generale, con deduzione di travisamento, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 3 e dell’art. 10 l. 241/1990, motivazione apparente e violazione della proporzionalità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell’interesse della società e ha annullato parzialmente la variante. Quanto al primo motivo, ha ritenuto provato che il nuovo PGT prevedesse una dotazione di servizi di circa 70 mq per abitante, superiore sia alla precedente dotazione di 69 mq per abitante sia, in misura significativa, allo standard legale di 18 mq per abitante, e che l’art. 32 delle NTA avesse raddoppiato dal 10% al 20% la quota minima di aree da cedere per gli interventi produttivi. Una scelta di questo tipo, incidendo su standard già superiori ai minimi normativi e traducendosi in un aggravamento rilevante per gli interventi attuativi, richiedeva una motivazione rafforzata. Il Comune aveva richiamato soltanto l’esigenza di non erodere la dotazione dei servizi dei residenti e il depotenziamento della perequazione, senza spiegare adeguatamente perché l’incremento dovesse gravare anche sull’area della ricorrente, già estranea al precedente sistema perequativo. È stata quindi annullata la variante nella parte in cui applicava all’area della ricorrente la quota del 20%, con ripristino della quota del 10% prevista dal precedente PGT e coerente con l’art. 5 d.m. n. 1444/1968. Quanto al secondo e al terzo motivo, il TAR ha ritenuto non manifestamente irragionevoli, in astratto, le scelte di governo del territorio e della viabilità e le prescrizioni relative all’accesso da vicolo Cesare Cantù, alla nuova viabilità, all’ampliamento della strada, alla schermatura alberata e al percorso ciclo-pedonale. Tuttavia, ha giudicato illegittimo il meccanismo di finanziamento che subordinava l’edificazione alla realizzazione delle opere e poneva a carico dell’operatore il costo residuo, dopo l’utilizzo dei contributi di costruzione e della monetizzazione degli standard, limitando la partecipazione comunale al 30% del costo. Le opere, pur collegate al nuovo insediamento, presentavano infatti una funzione servente più ampia, riferita alla gestione complessiva della viabilità e ad altri interventi della zona; il meccanismo poteva quindi paralizzare l’edificazione o imporre alla ricorrente un onere sproporzionato, soprattutto in caso di mancato coordinamento con l’intervento AS.12. È stata pertanto annullata anche tale prescrizione, salva la rideterminazione da parte dell’amministrazione. Le restanti prescrizioni viabilistiche non sono state annullate in sé. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. 2 aprile 1968, n. 1444

    Lo standard normativo minimo è stato utilizzato come parametro di confronto per valutare il rilevante sovradimensionamento della dotazione di aree per servizi previsto dalla variante.

  • art. 5 d.P.R. 2 aprile 1968, n. 1444

    La previsione del 10% è stata indicata come parametro coerente, per le aree produttive, con la quota prevista dal precedente PGT; il raddoppio al 20% avrebbe richiesto una motivazione rafforzata.

  • art. 9, comma 3, l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12

    È stata invocata in relazione al dimensionamento degli standard urbanistici e agli obblighi di cessione, nel quadro della valutazione di legittimità della variante.

  • art. 10, comma 2, l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12

    È stata richiamata tra le norme dedotte dalla ricorrente in relazione alle prescrizioni della variante.

  • art. 14, comma 1-bis, l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12

    È stata richiamata tra le norme dedotte dalla ricorrente in relazione alle prescrizioni urbanistiche.

  • art. 46 l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12

    Il giudice ha ritenuto che l’imposizione, quale condizione dell’edificazione, di opere con funzione viabilistica più ampia dovesse rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità e non potesse gravare sproporzionatamente sul singolo operatore.

  • art. 16 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    È stata richiamata tra le norme dedotte in relazione agli oneri e alle opere di urbanizzazione posti a carico dell’intervento.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    È stata invocata per censurare il difetto di motivazione; il giudice ha ravvisato l’insufficienza della motivazione comunale sul sovradimensionamento degli standard.

  • art. 10 l. 7 agosto 1990, n. 241

    È stata richiamata dalla ricorrente in relazione alle garanzie partecipative e alla motivazione della prescrizione viabilistica.

Massime di principio

  • La scelta urbanistica che incrementa in modo significativo standard e obblighi di cessione già superiori ai minimi normativi richiede una motivazione rafforzata, idonea a esplicitare il fabbisogno concreto, la ragione dell’aggravamento e la sua coerenza con la situazione delle specifiche aree interessate.
  • Il richiamo generico al depotenziamento della perequazione non giustifica automaticamente l’estensione dell’aumento degli standard a un’area che non era stata precedentemente coinvolta nel sistema perequativo; l’amministrazione deve spiegare specificamente la ragione per cui l’aggravio si applica anche a tale area.
  • Le prescrizioni urbanistiche che subordinano l’edificazione alla realizzazione di opere di urbanizzazione possono essere espressione di discrezionalità comunale, ma devono rispettare ragionevolezza e proporzionalità, soprattutto quando le opere presentano una funzione generale riferibile anche ad altri interventi e non soltanto al nuovo insediamento.
  • È illegittimo, per sproporzione, un meccanismo che imponga al titolare dell’area di sostenere integralmente i costi residui di opere viabilistiche di utilità più ampia, limitando la partecipazione dell’amministrazione a una quota massima, qualora tale meccanismo possa paralizzare l’edificazione o trasferire sul singolo operatore oneri eccedenti il fabbisogno dell’intervento.
  • Il giudice amministrativo può annullare una variante urbanistica in parte qua, rimuovendo soltanto le prescrizioni illegittime e lasciando ferme le restanti scelte discrezionali non viziate, con riedizione del potere amministrativo nei limiti conformativi della decisione.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiStandard urbanistici e dotazioni territorialiPiani attuativi e lottizzazioniMotivazione del provvedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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