Cassazione Civile, Ordinanza n. 28986/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (operatore telefonico)
La controversia
L'utente aveva convenuto la società di telecomunicazioni chiedendo, da un lato, il risarcimento del danno per un asserito malfunzionamento/disservizio della linea telefonica e internet verificatosi il 13 giugno 2014 e, dall'altro, il pagamento di un indennizzo per mancata risposta al reclamo del 2 luglio successivo. Il Giudice di pace aveva accolto solo la domanda di indennizzo, condannando la società al pagamento di euro 150,00; il Tribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado su appello della società, aveva respinto anche tale domanda, ritenendo che non potesse qualificarsi come reclamo la lettera inviata dal legale per conto dell'utente. In Cassazione il ricorrente, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 11 dell'allegato A alla delibera AGCOM 73/11/CONS e dell'art. 2, lett. e), d.lgs. 206/2005, sostenendo che l'indennizzo per mancata risposta al reclamo non dipendeva dalla durata del disservizio né dalla tempestività della sua risoluzione, e che era comunque errata l'affermazione secondo cui il reclamo doveva provenire personalmente dall'utente e non da un suo difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte contro le affermazioni del Tribunale sulla breve durata del disservizio, sulla sua pubblicizzazione e sulla tempestiva risoluzione, qualificandole come obiter dicta privi di incidenza sul decisum. Ha poi dichiarato inammissibile anche la censura diretta alla ratio decidendi effettiva, perché il ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso il testo del reclamo né lo aveva adeguatamente localizzato nel fascicolo di merito; ciò impediva alla Corte di verificare se l'atto contenesse una vera richiesta di indennizzo o un mero preannuncio di azione risarcitoria. Per tale ragione è stato ritenuto violato l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge sostanziale.
art. 11, allegato A, delibera AGCOM n. 73/11/CONS
Richiamato come base regolatoria degli indennizzi nelle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni.
art. 2, lett. e), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Richiamato dal ricorrente in tema di tutela dell'utente/consumatore nelle comunicazioni.
Norma sul rito camerale adottato per la trattazione del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Impone l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la sua violazione determina inammissibilità del motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure rivolte contro argomentazioni della sentenza impugnata che abbiano natura meramente ad abundantiam o di obiter dictum, perché prive di incidenza sul dispositivo e dunque inidonee a sorreggere un interesse all'impugnazione.
- Quando il ricorso per cassazione si fonda su atti o documenti del giudizio di merito, il ricorrente deve riprodurne il contenuto essenziale oppure indicarli e localizzarli con precisione nel fascicolo; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- L'ammissibilità della censura che investe la ratio decidendi dipende dalla possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare direttamente l'atto o il documento richiamato; se manca la specifica allegazione del contenuto dell'atto decisivo, non è possibile scrutinare la fondatezza della doglianza.
- Nei ricorsi per cassazione è necessario distinguere le argomentazioni decisive della sentenza dalle affermazioni accessorie: solo le prime possono essere oggetto di critica utile, mentre le seconde non consentono la cassazione della decisione.
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