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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13722/2020 del 03/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, cittadino pakistano, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Aveva riferito di essersi allontanato dal Pakistan nel 2010, dopo che alcuni terroristi erano entrati nella casa del padre per costringerlo a prestare loro cure e vi era stato uno scontro con i rangers; sosteneva che questi ultimi lo ricercassero accusandolo di appoggiare i ribelli. Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 18 luglio 2017 resa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., aveva respinto il ricorso contro il diniego della Commissione territoriale. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 15 marzo 2018, aveva rigettato l’appello, ritenendo il racconto generico, contraddittorio, non credibile e riferito a fatti non attuali; aveva inoltre escluso che in Pakistan vi fosse violenza indiscriminata in un conflitto armato interno tale da esporre i civili a un rischio rilevante e aveva negato i presupposti della protezione umanitaria. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 3 e 5 del D.Lgs. n. 251/2007: contestava la valutazione di credibilità e sosteneva di avere fornito un racconto verosimile e gli elementi disponibili, aggiungendo che la protezione non richiederebbe che lo Stato sia autore della violenza, essendo sufficiente che la tolleri o non sappia contrastarla. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007: censurava la pretesa di dimostrare una minaccia individuale anche in presenza di violenza indiscriminata e lamentava l’omessa valutazione di fonti informative che, a suo dire, attestavano un livello di violenza tale da mettere in pericolo i civili nella regione di provenienza. Con il terzo motivo denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998, dell’art. 32 del D.Lgs. n. 251/2007, dell’art. 8 CEDU e dell’art. 1 Cost., sostenendo che la Corte d’appello avesse negato automaticamente la protezione umanitaria in conseguenza del rigetto delle forme tipiche di protezione, senza valutarne autonomamente i presupposti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi e, conseguentemente, il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché la valutazione di credibilità era stata compiuta applicando i criteri dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 251/2007: il racconto era stato ritenuto generico, contraddittorio e razionalmente non plausibile. La diversa lettura delle dichiarazioni proposta dal ricorrente investiva il merito e non era sindacabile in cassazione; inoltre, una volta esclusa l’attendibilità secondo gli indicatori legali, non era necessario un approfondimento istruttorio officioso sulla situazione personale allegata. La censura relativa alla protezione da soggetti non statuali era anche nuova, poiché non risultava allegata nel giudizio di merito né il ricorso indicava in quale atto fosse stata dedotta. Sul secondo motivo, la Corte ha corretto ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la protezione ex art. 14, lett. c), richiederebbe sempre, oltre alla violenza indiscriminata, un pericolo individuale: quando la violenza nel conflitto raggiunge un livello eccezionalmente elevato, il rischio può derivare dalla sola presenza del civile nel territorio. Ha tuttavia dichiarato inammissibile la doglianza perché il giudice di merito, sulla base delle fonti internazionali consultate, aveva escluso la sussistenza in Pakistan della situazione richiesta, e il ricorrente chiedeva in sostanza una nuova valutazione dei fatti; inoltre, le ulteriori fonti non risultavano specificamente indicate in appello e non era stata contestata in modo specifico l’attendibilità della fonte utilizzata. Il terzo motivo è inammissibile perché non coglieva la ratio della sentenza: la protezione umanitaria era stata negata non automaticamente per il rigetto delle protezioni maggiori, ma per la mancata allegazione di una situazione personale idonea a giustificarla, già rilevata dal Tribunale e richiamata dalla Corte d’appello. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero non si era costituito. È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251/2007

    La Corte di merito si è ispirata a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese nel corso del colloquio amministrativo, ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. a) e c), appena citato – che il racconto offerto dal richiedente asilo era generico (e dunque non adeguatamente circostanziato) e contraddittorio e non risultava plausibile sotto il profilo della credibilità razionale della concreta vicenda narrata.

    La credibilità delle dichiarazioni del richiedente va valutata secondo i criteri legali, considerando la loro coerenza, il grado di circostanziazione e la plausibilità razionale della vicenda. La valutazione così compiuta è un apprezzamento di fatto, sindacabile in cassazione soltanto nei limiti consentiti per i vizi motivazionali indicati dalla Corte.

  • art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007

    In questo secondo caso il riconoscimento della protezione non è subordinato alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico dalla situazione generale a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero nel proprio paese lo possa sottoporre, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia (Cass. 25083/2017).

    La protezione sussidiaria può essere riconosciuta, senza prova di un rischio individualizzato, se la violenza indiscriminata del conflitto armato raggiunge un livello tanto elevato che un civile correrebbe un rischio effettivo per la sola presenza nel paese o nella regione di rimpatrio.

  • art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008

    E’ poi dovere del giudice, rispetto alla seconda ipotesi di riconoscibilità della protezione sussidiaria, verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica allegata dal richiedente asilo, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale deve essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).

    Quando è allegato un rischio riconducibile alla fattispecie di violenza indiscriminata, il giudice deve verificare d’ufficio la situazione del paese o della regione di rimpatrio sulla base di informazioni aggiornate al momento della decisione.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Un simile assunto merita di essere corretto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

    La Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata quando questa contiene un’affermazione di diritto erronea, pur potendo restare ferma la conclusione per ragioni diverse.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La critica non incontra quindi la ratio decidendi della decisione impugnata e se ne astrae, risultando così inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

    È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronta con la ragione effettiva posta a fondamento della decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, il richiedente deve allegare i fatti costitutivi della domanda e, se non impossibilitato, provarli. La cooperazione istruttoria e la possibilità di considerare veri i fatti non provati operano, in presenza di allegazione esaustiva, quando il richiedente si sia attivato tempestivamente, abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e abbia superato il vaglio di credibilità secondo i criteri legali.
  • La valutazione della credibilità del richiedente deve attenersi ai criteri di legge e comprendere la verifica della coerenza interna ed esterna e della plausibilità razionale della vicenda. Essa costituisce un apprezzamento di fatto; non è consentito in cassazione sostituirvi una diversa lettura delle dichiarazioni, salvo i vizi motivazionali deducibili nei limiti indicati dalla legge processuale.
  • Se le dichiarazioni sono ritenute inattendibili in base agli indicatori legali di credibilità soggettiva, non è necessario svolgere un approfondimento istruttorio officioso sulla situazione personale narrata, ferma la necessità di verificare i presupposti autonomi che possono fondare la protezione sussidiaria per violenza indiscriminata.
  • La protezione sussidiaria prevista per la minaccia derivante da violenza indiscriminata in un conflitto armato non richiede sempre la dimostrazione di una minaccia individualizzata: può bastare che il livello di violenza sia così elevato da esporre un civile a un rischio effettivo per la sola presenza nel paese o nella regione di rimpatrio.
  • Per accertare il rischio derivante dalla violenza indiscriminata, il giudice deve utilizzare i poteri officiosi di informazione e valutare la situazione del paese o della regione con riferimento a fonti aggiornate al momento della decisione. La valutazione di fatto risultante non può essere trasformata in cassazione in una richiesta di nuova ponderazione delle fonti e delle circostanze.
  • Chi introduce in cassazione una questione che comporta accertamenti di fatto, non trattata nella sentenza impugnata, deve indicare che essa è stata dedotta nel giudizio di merito e specificare l’atto in cui ciò è avvenuto; in mancanza, la censura è inammissibile per novità.
  • È inammissibile la censura che non investe la ratio decidendi: se il diniego della protezione umanitaria si fonda sulla mancata allegazione di una situazione personale idonea, non è sufficiente sostenere che la domanda sia stata respinta automaticamente per il solo rigetto delle forme maggiori di protezione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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