Cassazione Civile, Sentenza n. 13724/2020 del 03/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Il richiedente aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Aveva riferito di essersi allontanato dal Paese d’origine dopo aver ricevuto minacce di morte da un gruppo terroristico, in conseguenza di una denuncia presentata alla polizia contro alcuni suoi membri. Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 16 gennaio 2017 resa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., aveva respinto il ricorso; la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 1° agosto 2018, aveva confermato il diniego, giudicando non credibile il racconto, escludendo i presupposti delle forme di protezione fondate sul rischio individuale e ritenendo che nel Punjab non vi fosse violenza indiscriminata da conflitto armato. Aveva inoltre escluso che fossero state allegate e dimostrate specifiche condizioni individuali idonee a fondare la protezione umanitaria o un significativo radicamento in Italia. In cassazione il richiedente ha proposto tre motivi: il primo denunciava la violazione degli artt. 3 e 8 del D.Lgs. n. 251/2007 per l’asserita inosservanza dei criteri legali di valutazione della credibilità; il secondo denunciava la violazione dell’art. 14, lett. c), dello stesso decreto, contestando l’esclusione del rischio da violenza indiscriminata senza indicazione delle fonti informative consultate, nonostante la dedotta presenza di scontri tra forze governative e gruppi armati terroristici nel Punjab; il terzo riguardava i presupposti della protezione umanitaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo: la valutazione di credibilità era stata compiuta applicando i criteri legali, sulla base della genericità e dell’insufficiente circostanziazione del racconto, della mancanza di riscontri e della sua implausibilità razionale; la richiesta di una diversa lettura delle dichiarazioni mirava a ottenere una nuova valutazione di merito, non consentita in cassazione. Ha accolto il secondo motivo perché la Corte d’appello aveva escluso in modo generico e apodittico la violenza indiscriminata nel Punjab, senza indicare le fonti informative utilizzate, il loro contenuto e la loro attualità, impedendo così alle parti di verificarne pertinenza e specificità. Il terzo motivo sulla protezione umanitaria è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251/2007
La norma in parola obbliga in particolare il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto a un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche a una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda.
La credibilità delle dichiarazioni non documentate va valutata secondo il procedimento e i criteri legali, includendo coerenza interna ed esterna e plausibilità razionale della vicenda concreta. L’apprezzamento risultante è di merito e non può essere sostituito in cassazione da una diversa lettura dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
La valutazione di credibilità costituisce apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione nei limiti indicati dalla norma, e non attraverso la richiesta di una diversa valutazione delle dichiarazioni o delle risultanze istruttorie.
art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007
Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione.
Per valutare il rischio di danno grave derivante da violenza indiscriminata, il giudice deve accertare concretamente la situazione del Paese o della regione di rimpatrio, utilizzando i poteri istruttori officiosi e informazioni aggiornate al momento della decisione.
art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008
Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve perciò essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione.
Il giudice deve indicare le fonti informative concretamente consultate e il contenuto delle informazioni rilevanti, in modo che le parti possano verificarne pertinenza e specificità rispetto al Paese di provenienza. Le conclusioni sulla situazione del Paese non possono fondarsi su valutazioni generiche o prive di fonti identificabili.
Massime di principio
- Nelle domande di protezione internazionale, il richiedente deve allegare i fatti costitutivi del diritto invocato e, ove possibile, provarli; la cooperazione istruttoria officiosa e la possibilità di considerare veri i fatti non provabili operano a fronte di un’allegazione esaustiva e del superamento del vaglio di credibilità previsto dalla legge.
- La credibilità delle dichiarazioni non suffragate da prove deve essere valutata secondo i criteri legali, verificando la coerenza interna ed esterna e la plausibilità razionale della concreta vicenda narrata. Tale valutazione è un apprezzamento di fatto e non è censurabile in cassazione mediante la sola proposta di una diversa interpretazione delle dichiarazioni.
- Per decidere sulla protezione sussidiaria fondata sul rischio di violenza indiscriminata, il giudice deve verificare in concreto la situazione del Paese o della regione di rimpatrio sulla base di informazioni pertinenti e aggiornate al momento della decisione, anche avvalendosi dei poteri officiosi di indagine.
- Quando utilizza fonti informative sul Paese d’origine, il giudice deve identificare la fonte concretamente consultata e riportare il contenuto dell’informazione ritenuta rilevante, così da consentire alle parti di controllarne attualità, pertinenza e specificità. Un’esclusione del rischio formulata in termini generici e apodittici, senza indicazione delle fonti, non soddisfa tale obbligo.
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