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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13725/2020 del 03/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

La Commissione territoriale aveva negato la protezione internazionale richiesta da un cittadino straniero. Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 19 luglio 2017 resa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., aveva respinto il ricorso contro il diniego. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 26 ottobre 2018, aveva rigettato l’impugnazione: aveva rilevato che non erano state formulate censure congruenti contro la valutazione di inattendibilità del racconto, considerato confuso e contraddittorio; aveva escluso che la situazione del Punjab, pur caratterizzata da violenza e criticità, integrasse una condizione di guerra o violenza indiscriminata rilevante per la protezione sussidiaria; e aveva negato la protezione umanitaria per mancanza di vulnerabilità e perché il rientro non avrebbe comportato una significativa compromissione dei diritti fondamentali. Con tre motivi, il richiedente ha denunciato: 1) violazione dell’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007, per l’esclusione della minaccia grave sulla base di valutazioni generiche; 2) violazione dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008 e dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 251/2007, per il mancato assolvimento del dovere di cooperazione istruttoria e la valutazione sommaria della situazione attuale del Pakistan; 3) violazione dell’art. 5, comma 6, e dell’art. 19 T.U.I., per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria nonostante la dedotta instabilità nel Paese d’origine e l’integrazione in Italia, comprovata dallo svolgimento di attività lavorativa. L’amministrazione si è costituita fuori termine per partecipare all’udienza.

La decisione

La Corte ha accolto congiuntamente i tre motivi. Ha ritenuto che, per valutare il rischio ai fini della protezione sussidiaria, il giudice debba svolgere un accertamento aggiornato alla data della decisione avvalendosi dei poteri di indagine e informazione officiosi e debba indicare le fonti informative concretamente utilizzate e i contenuti rilevanti, così da renderne verificabili pertinenza e attualità. La Corte d’appello aveva descritto la situazione del Punjab in termini generici e apodittici, senza citare fonti internazionali specifiche né consentire di verificarne contenuto e attualità. La carenza istruttoria incideva anche sulla domanda umanitaria: la valutazione comparativa della vulnerabilità nel Paese d’origine e dell’inserimento sociale e lavorativo in Italia richiede informazioni precise e aggiornate sulla situazione del Paese. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007

    Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).

    Il rischio per l’incolumità rilevante ai fini della protezione sussidiaria deve essere accertato in concreto e con riferimento alla situazione del Paese d’origine aggiornata al momento della decisione, mediante i poteri officiosi di indagine e informazione.

  • art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008

    Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve perciò essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. 13449/2019).

    Il giudice deve identificare le fonti informative concretamente utilizzate e riportare il contenuto rilevante delle informazioni, consentendo alle parti di verificarne pertinenza e specificità rispetto al caso.

  • art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 251/2007

    A fronte del dovere del richiedente asilo di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche della regione di provenienza del medesimo doveva quindi avvenire, anche mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si disponeva pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; la corte di merito non poteva invece limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui venivano tratte le conclusioni assunte (Cass. 13897/2019).

    Pur dovendo il richiedente allegare gli elementi a sostegno della domanda, il giudice deve valutare le informazioni pertinenti, generali e specifiche, anche integrando d’ufficio l’istruttoria; le conclusioni non possono fondarsi su valutazioni generiche o su fonti non identificate.

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998

    In vero, posto che l’obbligo di esame alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente asilo previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, vale rispetto all’intera domanda presentata dal richiedente asilo e dunque anche in relazione alla richiesta di protezione umanitaria (Cass. 28990/2018), nel caso in cui il giudice di merito si impegni a verificare se il migrante si sia allontanato da una condizione di vulnerabilità reale, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili, in una prospettiva comparativa con la sua condizione di inserimento sociale e lavorativo in Italia (Cass., Sez. U., 29459/2019, Cass. 4455/2018), tale valutazione della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine deve necessariamente fondarsi, per essere effettiva, su una verifica delle condizioni socio-politiche del Paese di origine compiuta attraverso specifiche informazioni di carattere attuale.

    La valutazione della protezione umanitaria richiede di considerare la vulnerabilità concreta e la possibile lesione dei diritti umani inalienabili nel Paese d’origine in comparazione con l’inserimento sociale e lavorativo in Italia; la verifica sul Paese d’origine deve basarsi su informazioni specifiche e attuali.

  • art. 19 D.Lgs. n. 286/1998

    In vero, posto che l’obbligo di esame alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente asilo previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, vale rispetto all’intera domanda presentata dal richiedente asilo e dunque anche in relazione alla richiesta di protezione umanitaria (Cass. 28990/2018), nel caso in cui il giudice di merito si impegni a verificare se il migrante si sia allontanato da una condizione di vulnerabilità reale, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili, in una prospettiva comparativa con la sua condizione di inserimento sociale e lavorativo in Italia (Cass., Sez. U., 29459/2019, Cass. 4455/2018), tale valutazione della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine deve necessariamente fondarsi, per essere effettiva, su una verifica delle condizioni socio-politiche del Paese di origine compiuta attraverso specifiche informazioni di carattere attuale.

    Nel vagliare la tutela umanitaria collegata alla vulnerabilità e alla salvaguardia dei diritti fondamentali, il giudice deve fondare la valutazione comparativa su dati aggiornati e specifici relativi alle condizioni socio-politiche del Paese d’origine.

Massime di principio

  • Per decidere sulla protezione sussidiaria fondata sul rischio derivante dalla situazione del Paese d’origine, il giudice deve accertare che il rischio sia effettivamente attuale al momento della decisione e deve utilizzare i poteri officiosi di indagine e informazione previsti dalla legge.
  • Quando fonda la decisione sulle informazioni relative al Paese d’origine, il giudice deve indicare le fonti concretamente consultate e il contenuto informativo rilevante, in modo da consentire alle parti di verificarne pertinenza e specificità rispetto alla situazione dedotta.
  • Il dovere del richiedente di allegare gli elementi a sostegno della domanda coesiste con il dovere del giudice di svolgere, anche d’ufficio, l’istruttoria necessaria sulle condizioni socio-politiche del Paese d’origine; non sono sufficienti conclusioni generiche o non riconducibili a fonti identificate e attuali.
  • L’obbligo di esaminare informazioni precise e aggiornate sul Paese d’origine riguarda l’intera domanda di protezione, compresa quella umanitaria. La valutazione della vulnerabilità deve considerare la possibile violazione o il concreto impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili nel Paese d’origine, in comparazione con il livello di inserimento sociale e lavorativo raggiunto nel Paese di accoglienza.

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