Cassazione Civile, Sentenza n. 13726/2020 del 03/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
La ricorrente, cittadina nigeriana, aveva reiterato una domanda di protezione dopo il rigetto di una precedente istanza. Il Tribunale di Catania, con ordinanza dell’8 giugno 2016, aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso; la Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 17 settembre 2018, ha invece ritenuto tempestivo il ricorso originario, spedito per posta il 7 marzo 2013 e pervenuto in cancelleria il 12 marzo 2013, ma ha respinto le domande di protezione. La corte territoriale ha ritenuto non credibile, anche perché riferito tardivamente, il racconto di violenza sessuale subita in Nigeria a quattordici anni; ha considerato non autentica e non genuina, quanto alle modalità di raccolta delle informazioni, la documentazione del Centro Caritas che riferiva della tratta; ha reputato irrilevanti le condizioni di salute dedotte in appello, relative a un intervento chirurgico seguito da aborto, perché non invalidanti e curabili nel Paese d’origine; ha infine escluso, ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007, una situazione di violenza generalizzata nel Delta State e un rischio individualizzato. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la richiedente ha denunciato la violazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 251/2007, sostenendo che la situazione socio-politica del Delta State non garantiva la sicurezza e che i giudici avrebbero dovuto svolgere accertamenti officiosi in forza del principio di cooperazione istruttoria. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 19 del medesimo testo unico, per il diniego della protezione umanitaria.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo: esso sollecitava una nuova valutazione delle fonti informative e del rischio nel Delta State, mentre la Corte d’appello aveva motivato adeguatamente l’assenza di violenza interna generalizzata e la mancanza di allegazioni idonee a individualizzare il rischio. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che il giudizio di non credibilità risultava fondato in modo apparente sulla tardività del racconto e sulla ritenuta non genuinità della documentazione Caritas, senza un esame approfondito della documentazione medica relativa all’intervento chirurgico e all’aborto, che avrebbe potuto offrire elementi di convergenza con il racconto di tratta e violenza sessuale. Ha inoltre rilevato l’assenza della necessaria valutazione comparativa tra l’integrazione effettiva in Italia e la situazione personale e oggettiva della richiedente in Nigeria, con specifico riguardo alla vulnerabilità derivante dalla vicenda narrata e alla possibile compromissione, in caso di rimpatrio, del nucleo essenziale dei diritti umani e della dignità personale. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, per una nuova valutazione della domanda di protezione umanitaria secondo tali criteri e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007
avendo, invero, il giudice del gravame evidenziato che nel Delta State non vi è una situazione di violenza interna generalizzata e diffusa e che anche gli eventuali profili di rischio collegati a possibili conflitti locali avrebbero dovuto essere accompagnati da un adeguato corredo allegatorio che individualizzasse il rischio della richiedente per la finalità di tutela di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.
Ai fini della protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lett. c), la mera allegazione di conflitti locali non basta quando non sia accertata una situazione di violenza generalizzata e diffusa; occorre che il rischio dedotto sia individualizzato.
art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998
in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza
Il riconoscimento della protezione umanitaria richiede una comparazione concreta tra il grado di integrazione raggiunto in Italia e la situazione individuale nel Paese d’origine, per verificare se il rimpatrio comporti la perdita dell’esercizio dei diritti umani al di sotto della soglia essenziale della dignità personale. L’integrazione o la compromissione generale dei diritti nel Paese d’origine, considerate isolatamente, non sono sufficienti.
art. 19 D.Lgs. n. 286/1998
La disposizione è indicata quale parametro della censura sul diniego di protezione umanitaria, ma la sentenza non ne offre una distinta interpretazione né la applica autonomamente rispetto ai principi di comparazione elaborati in materia di protezione umanitaria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Sul punto, va precisato che, nonostante la formale intestazione del motivo di doglianza come violazione di legge, la censura in realtà intercetta il vizio di motivazione, così come sopra rilevato, e dunque merita accoglimento.
La qualificazione formale del motivo come violazione di legge non impedisce alla Corte di valutarne il contenuto effettivo: la censura è accolta quando, pur così intestata, denuncia in realtà un vizio di motivazione.
art. 8 CEDU
che andava, pertanto, condiviso l’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, cit.) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale;
L’art. 8 CEDU sostiene la valutazione comparativa tra integrazione effettiva nel Paese d’accoglienza e situazione soggettiva e oggettiva nel Paese d’origine, diretta a verificare se il rimpatrio determini una compromissione dei diritti umani al di sotto del nucleo essenziale della dignità personale.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla protezione umanitaria occorre confrontare in concreto il grado d’integrazione effettiva del richiedente nel Paese d’accoglienza con la sua situazione soggettiva e oggettiva nel Paese d’origine, verificando se il rimpatrio possa privarlo dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo essenziale della dignità personale.
- La protezione umanitaria non può essere riconosciuta sulla sola base del livello d’integrazione in Italia né per la sola compromissione generale dei diritti umani nel Paese d’origine: la valutazione deve riguardare la condizione individuale del richiedente e le conseguenze concrete del rimpatrio.
- La valutazione della credibilità non può ridursi a un giudizio apparente basato sulla tardività del racconto e sulla contestata genuinità di una singola documentazione, quando siano stati prodotti ulteriori elementi, come documenti medici, che devono essere esaminati per valutarne l’eventuale convergenza probatoria con la vicenda narrata.
- Per la protezione sussidiaria fondata sulla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, l’assenza di violenza generalizzata esclude che basti il riferimento a conflitti locali: il rischio individuale dedotto deve essere adeguatamente allegato e individualizzato.
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