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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13721/2020 del 03/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, cittadino straniero proveniente da una regione del proprio Paese d’origine, aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il Tribunale aveva respinto la domanda di status di rifugiato, ma riconosciuto la protezione sussidiaria per la situazione di violenza generalizzata, ritenuta di estrema gravità, esistente nella regione di provenienza. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 23 marzo 2018, accoglieva l’impugnazione del Ministero dell’Interno: riteneva non credibili le dichiarazioni del richiedente e giudicava che le tensioni presenti nella regione, pur preoccupanti, non costituissero una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile. Con i primi due motivi, trattati congiuntamente, il ricorrente denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 3 e 5 del D.Lgs. n. 251/2007, contestando la valutazione di non credibilità e sostenendo che la protezione potesse spettare anche quando lo Stato non protegge i cittadini da gruppi violenti. Deduceva inoltre violazione dell’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007: secondo il ricorrente, non era necessaria la prova di un coinvolgimento personale nel conflitto, bastando che la sola presenza nell’area esponesse il civile al rischio; lamentava anche l’omesso esame di fonti informative sulla violenza indiscriminata. Con il terzo motivo denunciava omessa pronuncia sulla domanda subordinata di protezione umanitaria, non riproposta in appello dopo che il Tribunale l’aveva ritenuta assorbita.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili, con correzione ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. dell’erronea affermazione della Corte d’appello secondo cui alla violenza indiscriminata in un conflitto armato dovrebbe sempre aggiungersi la prova di una minaccia individuale riferita alla situazione personale del richiedente. La protezione prevista dall’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007 può infatti riconoscersi anche quando il livello di violenza indiscriminata sia tanto elevato da esporre il civile a un rischio effettivo per la sola presenza nell’area. Nel caso concreto, tuttavia, la censura sulla credibilità sollecitava una nuova valutazione di fatto, non consentita in cassazione; la non credibilità, motivata con la vaghezza, contraddittorietà e implausibilità razionale del racconto, precludeva inoltre l’approfondimento officioso sulla situazione personale allegata. La Corte d’appello aveva comunque consultato fonti internazionali e escluso che nella regione ricorresse il livello di violenza richiesto; la contestazione di tale accertamento chiedeva una rivalutazione del merito e non indicava specificamente fonti già sottoposte al giudice né criticava l’attendibilità di quella utilizzata. Le allegazioni relative a persecuzioni o danni gravi da parte di soggetti non statuali, in assenza di protezione statale, risultavano nuove, non essendo state dedotte nei gradi di merito; inoltre, il preteso coinvolgimento attivo delle autorità statali non era un requisito affermato dalla sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato rigettato: la domanda umanitaria, subordinata e rimasta assorbita in primo grado, doveva essere espressamente riproposta in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; non risultando tale riproposizione, doveva intendersi rinunciata e non sussisteva omessa pronuncia. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero non si è costituito in cassazione. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l’eventuale versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007

    In questo secondo caso il riconoscimento della protezione non è subordinato alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico dalla situazione generale a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero nel proprio paese lo possa sottoporre, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia.

    La protezione sussidiaria è riconoscibile senza prova di un rischio individualizzato fondato su caratteristiche personali quando la violenza indiscriminata del conflitto armato raggiunge un livello tale da esporre il civile a un rischio effettivo per la sola presenza nel territorio interessato.

  • art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251/2007

    La norma in parola obbliga in particolare il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto a un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche a una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda.

    La valutazione di credibilità delle dichiarazioni non suffragate da prove deve seguire i criteri legali, comprendendo la coerenza interna ed esterna e la plausibilità razionale della vicenda concreta.

  • art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008

    Rispetto alla seconda ipotesi di riconoscibilità della protezione sussidiaria è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica allegata dal richiedente asilo, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione.

    Quando è allegato un rischio astrattamente riconducibile a una fattispecie di protezione, il giudice deve accertarne d’ufficio l’effettiva sussistenza nel Paese di rimpatrio tramite informazioni aggiornate al momento della decisione.

  • art. 346 c.p.c.

    Sul punto occorre pertanto ribadire che l’appellato che ha visto accogliere nel giudizio di primo grado la sua domanda principale è tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d’appello, la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, non potendo quest’ultima rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice dell’impugnazione.

    La parte vittoriosa in primo grado deve riproporre espressamente in appello la domanda subordinata rimasta assorbita; in mancanza, la domanda si presume rinunciata e non torna a essere esaminabile per il solo rigetto della domanda principale in appello.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Un simile assunto merita di essere corretto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

    La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata quando la regola giuridica da essa enunciata è erronea, pur potendo restare ferma la conclusione per ragioni diverse.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito.

    La valutazione di credibilità è un apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione nei limiti indicati dalla norma; non è ammissibile usare il ricorso per ottenere una diversa lettura delle dichiarazioni e delle risultanze di causa.

Massime di principio

  • Ai fini della protezione sussidiaria prevista per la violenza indiscriminata in un conflitto armato, il rischio può derivare dalla sola presenza del civile nel territorio interessato, senza necessità di provare elementi individuali di esposizione, quando il livello della violenza raggiunge una soglia eccezionalmente elevata.
  • La credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo deve essere valutata secondo i criteri legali, verificandone la coerenza interna ed esterna e la plausibilità razionale; il relativo apprezzamento di fatto non può essere sostituito in cassazione da una diversa interpretazione delle dichiarazioni, salvo i vizi motivazionali e di omesso esame ammessi dalla legge.
  • La valutazione negativa di credibilità, riferita agli indicatori legali di genuinità soggettiva, può rendere inutile l’approfondimento istruttorio officioso sulla situazione personale prospettata dal richiedente.
  • Per accertare il rischio derivante dalla situazione generale del Paese o della regione di rimpatrio, il giudice deve utilizzare i poteri officiosi di informazione e svolgere una verifica aggiornata al momento della decisione; la valutazione della situazione concreta e delle fonti costituisce apprezzamento di fatto, non rivalutabile in cassazione come tale.
  • Una questione che richiede accertamenti di fatto e non risulta trattata nella sentenza impugnata non può essere introdotta per la prima volta in cassazione senza allegare la sua tempestiva deduzione nei gradi di merito e indicare lo specifico atto in cui essa è stata formulata.
  • La parte vittoriosa in primo grado deve riproporre espressamente in appello la domanda subordinata rimasta assorbita; se non lo fa, la domanda si intende rinunciata ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e non rivive automaticamente quando la domanda principale venga respinta in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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