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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13723/2020 del 03/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il ricorrente, cittadino pakistano proveniente dal Punjab, aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale del riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 15 marzo 2016 resa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., aveva respinto il ricorso. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 23 luglio 2018, aveva rigettato l’impugnazione: aveva escluso che nel Punjab ricorresse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato di intensità tale da esporre ogni civile, per la sola presenza sul territorio, a un rischio effettivo; aveva inoltre negato la protezione umanitaria, valorizzando la limitata permanenza del richiedente in Libia, il mancato radicamento in Italia e un contratto di lavoro di breve durata e prossimo alla scadenza. Con il primo motivo di cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007, nonché omesso esame di un fatto decisivo: la Corte territoriale avrebbe escluso la violenza indiscriminata in Pakistan nonostante la documentazione prodotta, che attestava una situazione immutata e in peggioramento. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Il Ministero non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo. Ha ribadito che, per decidere sulla protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007, il giudice deve svolgere un accertamento aggiornato al momento della decisione sulla situazione del Paese o della regione di rimpatrio, avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008. Deve inoltre indicare la fonte informativa concretamente utilizzata e il contenuto dell’informazione rilevante, così da rendere verificabili pertinenza, specificità e attualità delle conclusioni. La Corte d’appello aveva formulato una valutazione generica e apodittica sul Punjab, senza citare le fonti internazionali impiegate; la sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo, relativo alla protezione umanitaria, è rimasto assorbito e non è stato deciso nel merito.

Norme richiamate

  • art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007

    Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).

    Per la valutazione del rischio di danno grave previsto dalla disposizione, il giudice deve verificare in concreto la situazione del Paese di rimpatrio, con accertamento aggiornato alla data della decisione e avvalendosi dei poteri istruttori officiosi.

  • art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008

    Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve perciò essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. 13449/2019).

    Il giudice deve indicare la fonte qualificata concretamente consultata e il contenuto informativo utilizzato, affinché le parti possano controllarne pertinenza e specificità rispetto al Paese di provenienza.

  • art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008

    A fronte del dovere del richiedente asilo di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche della regione di provenienza del medesimo doveva quindi avvenire, anche mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si disponeva pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; la Corte di merito non poteva invece limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui venivano tratte le conclusioni assunte (Cass. 13897/2019).

    All’onere di allegazione del richiedente si affianca il dovere di valutazione officiosa delle informazioni pertinenti e aggiornate; una decisione basata su considerazioni generiche, senza identificare le fonti utilizzate, non soddisfa tale dovere.

  • art. 2, D.Lgs. n. 251/2007

    La disposizione è stata richiamata nel motivo di ricorso, ma la sentenza non ne espone un’autonoma interpretazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla protezione sussidiaria per il rischio derivante da violenza indiscriminata, il giudice deve accertare la situazione effettiva del Paese o della regione di rimpatrio sulla base di informazioni aggiornate al momento della decisione, utilizzando anche i poteri istruttori officiosi.
  • Il giudice che fonda la decisione sulle fonti informative privilegiate deve identificare la fonte concretamente utilizzata e riportare il contenuto informativo rilevante, in modo che le parti possano verificarne pertinenza e specificità rispetto alla situazione del richiedente.
  • L’onere del richiedente di allegare e documentare gli elementi della domanda non esonera il giudice dall’esaminare, anche tramite integrazione istruttoria officiosa, le informazioni generali e specifiche pertinenti e aggiornate; una valutazione generica e priva dell’indicazione delle fonti non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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