Cassazione Civile, Ordinanza n. 23775/2025 del 23/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un complesso industriale, successivamente all'acquisto del quale la società acquirente deduceva la presenza di gravi vizi occulti negli impianti di refrigerazione delle merci. In primo grado veniva accolta la domanda di riduzione del prezzo ex art. 1490 c.c., con condanna della venditrice alla restituzione di una somma a titolo di minor prezzo, oltre interessi. La corte d'appello confermava la decisione. La società venditrice ricorreva per cassazione con nove motivi, deducendo: errata valutazione dell'attendibilità dei testimoni e delle prove documentali; violazione dell'art. 232 c.p.c. per l'apprezzamento del rifiuto di rispondere all'interrogatorio formale; mancata considerazione di elementi probatori che escluderebbero una garanzia verbale del venditore; errata applicazione degli artt. 1490 e 1491 c.c. in tema di vizi facilmente riconoscibili e di efficacia della pretesa dichiarazione del venditore; omessa pronuncia sulla riconoscibilità dei vizi; erronea interpretazione della clausola di vendita del bene "nello stato materiale e giuridico in cui si trova"; inattendibilità dei testi sulla tempestività della denuncia dei vizi; omesso esame della lettera del 31.10.2005; e violazione degli artt. 1495 e 2943 c.c. sulla prescrizione annuale e sulla sua interruzione, contestando che atti stragiudiziali e il ricorso per ATP possano interromperla.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano a una nuova valutazione delle prove e del compendio istruttorio, affermando che l'apprezzamento dell'attendibilità dei testi e della rilevanza delle risultanze probatorie appartiene al giudice di merito. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 116 e 232 c.p.c., ritenendo logico e coerente l'apprezzamento del giudice di merito circa la dichiarazione del legale rappresentante della venditrice, equiparata al rifiuto di rispondere. Quanto ai motivi sulla garanzia per vizi, la Corte ha chiarito che la decisione di merito si fondava sulla garanzia ex art. 1490 c.c. e sull'art. 1491 c.c., avendo il venditore rassicurato l'acquirente circa l'assenza di vizi, con conseguente esclusione della facile riconoscibilità degli stessi. Ha considerato infondati anche i motivi sulla clausola di vendita nello stato in cui il bene si trovava, rilevando che gli elementi invocati non erano scrutinabili per mancata produzione tempestiva del preliminare e per rinuncia alle istanze istruttorie. Infine, ha ritenuto infondate le censure sulla prescrizione, ribadendo che le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, rese nelle forme dell'art. 1219 c.c., possono interrompere la prescrizione annuale dell'azione di garanzia per vizi, e che la lettera indirizzata al legale rappresentante è idonea come atto rivolto alla società tramite il suo rappresentante.
Norme richiamate
La Corte ha escluso l'improcedibilità del ricorso perché in atti erano presenti attestazione di conformità della sentenza impugnata e relata di notificazione.
La procura speciale è stata ritenuta valida perché conteneva gli elementi richiesti per la rappresentanza in cassazione.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.
La risposta reticente "non ricordo" del legale rappresentante è stata considerata assimilabile al rifiuto di rispondere, con valutazione logica e conforme alla giurisprudenza.
La Corte ha confermato la sussistenza della garanzia per vizi nella vendita, sulla base delle risultanze probatorie valorizzate dal giudice di merito.
Le rassicurazioni del venditore sull'assenza di vizi escludono la facile riconoscibilità dei difetti e mantengono operante la garanzia.
Richiamato solo per precisare che non era la norma effettivamente posta a fondamento della decisione di merito.
La doglianza sull'interpretazione della clausola contrattuale è stata respinta perché basata su elementi documentali non utilizzabili per mancata tempestiva produzione.
La prescrizione annuale dell'azione di garanzia per vizi è stata ritenuta soggetta alla disciplina generale dell'interruzione.
Le manifestazioni extragiudiziali del compratore possono interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi.
L'atto interruttivo determina l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione.
Le contestazioni e richieste stragiudiziali del compratore, se con le forme della mora, sono idonee a interrompere la prescrizione.
Richiamato dalla parte attrice in via subordinata, ma non costituisce il fondamento della decisione di legittimità.
Richiamato dalla parte attrice in via subordinata, ma non decisivo nella ratio della pronuncia.
Richiamato dalla parte attrice in via subordinata, ma non decisivo nella ratio della pronuncia.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rilettura del compendio istruttorio: la valutazione dell'attendibilità dei testimoni e il peso da attribuire alle prove appartengono al giudice di merito, salvo vizi motivazionali specifici.
- La risposta reticente resa in interrogatorio formale può essere apprezzata dal giudice di merito come rifiuto di rispondere, quando ciò sia coerente con il contesto processuale e con le ulteriori risultanze.
- Nella compravendita, la garanzia per vizi ex art. 1490 c.c. resta operante quando il venditore abbia rassicurato l'acquirente sull'assenza di difetti: tali dichiarazioni incidono anche sulla valutazione della facile riconoscibilità dei vizi ex art. 1491 c.c.
- La clausola con cui il bene è venduto 'nello stato materiale e giuridico in cui si trova' non vale automaticamente come esclusione della garanzia per vizi; occorre un effettivo accertamento interpretativo della volontà comune delle parti e degli elementi di contesto utilizzabili in giudizio.
- La prescrizione annuale dell'azione di garanzia per vizi può essere interrotta da atti stragiudiziali del compratore conformi all'art. 1219 c.c.; non è necessario che l'interruzione avvenga solo mediante domanda giudiziale.
- L'atto interruttivo della prescrizione rivolto alla persona fisica che rappresenta l'ente può valere anche nei confronti della società, quando sia chiaro che il destinatario è stato raggiunto tramite il suo legale rappresentante.
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