Sentenza del 29/07/2024 n. 21164 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro relativa alla cessione del ramo d’azienda da Sanpellegrino S.p.A. a Recoaro S.p.A. Spumador ha impugnato in cassazione la sentenza n. 2783/2020 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 27 novembre 2020, che aveva accolto in parte l’appello dell’Agenzia, riformando la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. Con i primi due motivi, la ricorrente ha denunciato motivazione contraddittoria o apparente sulla stima dell’avviamento e del marchio Recoaro: sosteneva che la società ceduta era in perdita e necessitava di investimenti, contestava il tasso di royalty del 3% e richiamava la propria consulenza, che riteneva più congruo l’1%. Con il terzo motivo ha contestato la valutazione degli immobili, invocando il fair value e censurando l’uso di compravendite di terreni anteriori di tre anni e relative a località diverse. La CTR aveva invece ritenuto il marchio, valutato con royalty del 3%, componente principale dell’avviamento e aveva condiviso la stima immobiliare, basata su criteri distinti per gli immobili e sui comparabili per i terreni agricoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha respinto congiuntamente i primi due motivi: la motivazione della CTR esponeva in modo comprensibile le ragioni della stima del marchio e dell’avviamento; il dissenso della contribuente sulla percentuale di royalty e sulla consulenza di parte investiva la valutazione di merito delle prove, non un vizio di motivazione denunciabile in cassazione. Ha respinto anche il terzo motivo: la stima immobiliare poteva fondarsi sui diversi elementi valutativi impiegati dall’Ufficio, inclusa la stima dell’Agenzia del territorio; le contestazioni sui comparabili e sui criteri applicati chiedevano un non consentito riesame del merito e non evidenziavano violazione di legge. È dunque rimasto fermo l’esito della sentenza regionale: appello dell’Agenzia accolto per quanto di ragione e rinvio all’Ufficio per la determinazione dell’imposta dovuta. Spumador è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 14.000 euro oltre spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Il vizio di motivazione deducibile come violazione di legge ricorre soltanto in presenza di anomalie radicali che rendano la motivazione inesistente, apparente, inconciliabile o incomprensibile. Non basta che la parte reputi insufficiente o non convincente la valutazione svolta dal giudice.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, comma 2, n. 4, e 61
la motivazione del decisum offre puntuale indicazione della ratio decidendi volta a volta posta a fondamento della valutazione estimativa che è stata condivisa, così sottraendosi alla prospettata contraddittorietà ed apparenza del contesto argomentativo.
La decisione tributaria deve rendere riconoscibili le ragioni poste a fondamento della statuizione. Nel caso concreto la motivazione era sufficiente perché esplicitava i criteri estimativi condivisi e le ragioni della loro applicazione.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
l'omesso esame di elementi istruttori - e, a maggior ragione, di tesi difensive o argomenti probatori - non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il motivo per omesso esame richiede la mancata considerazione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti; non consente di ottenere una nuova valutazione di consulenze, prove o argomenti difensivi già riferiti a un fatto esaminato.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3
l'avviso di rettifica del valore dichiarato, ai fini dell'imposta di registro, può fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su "altri elementi di valutazione", elementi, questi, tra i quali rientra, come nella fattispecie in esame, la stima operata dall'Agenzia del territorio.
La rettifica del valore immobiliare ai fini dell’imposta di registro può essere sostenuta da parametri comparativi, reddituali o da altri elementi estimativi attendibili, tra cui una stima dell’Agenzia del territorio. La norma non impone l’uso esclusivo del metodo comparativo.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43, comma 1, lett. a)
La disposizione è citata dalla ricorrente insieme all’art. 51 per sostenere la necessità di valutare i beni al momento rilevante per l’imposta; la Corte rigetta il motivo senza ricavare da essa una distinta interpretazione, ritenendo non configurata la dedotta violazione di legge.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti processuali previsti dalla disposizione, il rigetto del ricorso comporta l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione la contestazione di una stima non consente, di regola, di sostituire la valutazione del giudice di merito con quella proposta dalla parte o dal proprio consulente: occorre denunciare uno specifico vizio di legittimità.
- La motivazione non è apparente solo perché non discute singolarmente ogni dato o argomento probatorio. È sufficiente che renda identificabili il criterio seguito e le ragioni della decisione; il dissenso sulla sua persuasività riguarda normalmente il merito.
- L’omesso esame rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. riguarda un fatto storico decisivo, non la mancata menzione di ogni documento, consulenza o argomento difensivo, se il fatto cui si riferiscono è stato comunque considerato.
- Per rettificare il valore di immobili ai fini dell’imposta di registro l’Amministrazione può fondarsi anche su elementi estimativi diversi dal confronto diretto con compravendite, inclusa una perizia dell’Agenzia del territorio; la contestazione dei dati e dei criteri applicati deve misurarsi con la motivazione concreta e non può ridursi a chiedere una nuova stima in cassazione.
- Il marchio può essere valutato autonomamente come componente dell’avviamento aziendale. La scelta del metodo e del tasso di royalty, quando motivata, è una valutazione di merito e non diventa di per sé illogica perché la parte propone percentuali o analisi differenti.
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