Cassazione Civile, Ordinanza n. 04361/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, già destinatari di rapporti di lavoro a tempo determinato poi seguiti da stabilizzazione, avevano agito per ottenere la piena ricostruzione della carriera con integrale computo dell'anzianità maturata durante i contratti a termine, invocando il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello aveva ritenuto discriminatoria solo in parte la ricostruzione operata dall'amministrazione, riconoscendo un'anzianità inferiore a quella che i lavoratori ritenevano effettivamente maturata. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: violazione dell'art. 384 c.p.c. e dei principi fissati dalla precedente ordinanza rescindente, nonché violazione dell'Accordo Quadro e della direttiva 1999/70/CE, sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe disatteso il principio di diritto e omesso di valorizzare periodi di servizio risultanti dalla documentazione in atti; con il terzo motivo hanno inoltre denunciato vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando una motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria nella parte in cui non erano stati riconosciuti integralmente i periodi di servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito sulla quantificazione dell'anzianità di servizio e sull'apprezzamento della documentazione prodotta. Ha inoltre osservato che il giudice di rinvio si era uniformato ai principi di diritto già fissati e che, nel regime dell'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis, non era deducibile la mera insufficienza o erroneità della motivazione, essendo denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e alla statuizione sul raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 1, Cost.
è stato richiamato come parametro denunciato dai ricorrenti per lamentare la mancata conformazione del giudice di rinvio alla precedente decisione di cassazione.
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; tuttavia la censura ex art. 384 c.p.c. non è fondata quando si contesta, in realtà, la sola ricostruzione fattuale e la quantificazione di elementi di causa.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
invocato formalmente per dedurre violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che le censure riguardavano in realtà la valutazione dei fatti e della prova.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
dopo la riforma, consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione né l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
richiamata come base del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato nella ricostruzione della carriera.
norma applicata nei decreti amministrativi di ricostruzione della carriera con abbattimento dell'anzianità; la Corte d'appello ne ha considerato l'applicazione discriminatoria nei limiti accertati.
richiamato unitamente all'art. 485 del testo unico per la disciplina dell'abbattimento dell'anzianità nella ricostruzione della carriera del personale ATA.
richiamato per il procedimento camerale non partecipato seguito nel giudizio di legittimità.
indicata come rimedio esperibile in caso di errore di percezione o travisamento dei dati acquisiti al processo, diverso dal vizio denunciabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la violazione dell'art. 384 c.p.c. è configurabile solo se il giudice si discosta dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione; non sussiste quando la doglianza investe la mera ricostruzione del fatto o la quantificazione di elementi probatori.
- La deduzione di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie: l'erronea ricostruzione della fattispecie concreta resta censurabile solo nei limiti propri del vizio motivazionale, ove ne ricorrano i presupposti.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile in cassazione solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più sindacabili la mera insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione, né l'omessa valutazione di singoli documenti come tali.
- Quando il giudice di rinvio ha esaminato i fatti rilevanti e motivato la decisione, la censura che contesti il mancato pieno riconoscimento di periodi di servizio o di anzianità si risolve in una richiesta di riesame del merito ed è inammissibile in sede di legittimità.
- Se l'errore denunciato riguarda un travisamento percettivo dei dati di causa o una falsa percezione di circostanze incontestate, i rimedi appropriati possono essere la correzione dell'errore materiale o la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., non il ricorso per cassazione per violazione di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04291/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04292/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04293/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04294/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04297/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04299/2023 del 13/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →