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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04361/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, già destinatari di rapporti di lavoro a tempo determinato poi seguiti da stabilizzazione, avevano agito per ottenere la piena ricostruzione della carriera con integrale computo dell'anzianità maturata durante i contratti a termine, invocando il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello aveva ritenuto discriminatoria solo in parte la ricostruzione operata dall'amministrazione, riconoscendo un'anzianità inferiore a quella che i lavoratori ritenevano effettivamente maturata. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: violazione dell'art. 384 c.p.c. e dei principi fissati dalla precedente ordinanza rescindente, nonché violazione dell'Accordo Quadro e della direttiva 1999/70/CE, sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe disatteso il principio di diritto e omesso di valorizzare periodi di servizio risultanti dalla documentazione in atti; con il terzo motivo hanno inoltre denunciato vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando una motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria nella parte in cui non erano stati riconosciuti integralmente i periodi di servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito sulla quantificazione dell'anzianità di servizio e sull'apprezzamento della documentazione prodotta. Ha inoltre osservato che il giudice di rinvio si era uniformato ai principi di diritto già fissati e che, nel regime dell'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis, non era deducibile la mera insufficienza o erroneità della motivazione, essendo denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e alla statuizione sul raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 1, Cost.

    è stato richiamato come parametro denunciato dai ricorrenti per lamentare la mancata conformazione del giudice di rinvio alla precedente decisione di cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; tuttavia la censura ex art. 384 c.p.c. non è fondata quando si contesta, in realtà, la sola ricostruzione fattuale e la quantificazione di elementi di causa.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    invocato formalmente per dedurre violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che le censure riguardavano in realtà la valutazione dei fatti e della prova.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    dopo la riforma, consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione né l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.

  • clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    richiamata come base del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato nella ricostruzione della carriera.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    norma applicata nei decreti amministrativi di ricostruzione della carriera con abbattimento dell'anzianità; la Corte d'appello ne ha considerato l'applicazione discriminatoria nei limiti accertati.

  • art. 569 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato unitamente all'art. 485 del testo unico per la disciplina dell'abbattimento dell'anzianità nella ricostruzione della carriera del personale ATA.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale non partecipato seguito nel giudizio di legittimità.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    indicata come rimedio esperibile in caso di errore di percezione o travisamento dei dati acquisiti al processo, diverso dal vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la violazione dell'art. 384 c.p.c. è configurabile solo se il giudice si discosta dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione; non sussiste quando la doglianza investe la mera ricostruzione del fatto o la quantificazione di elementi probatori.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie: l'erronea ricostruzione della fattispecie concreta resta censurabile solo nei limiti propri del vizio motivazionale, ove ne ricorrano i presupposti.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile in cassazione solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più sindacabili la mera insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione, né l'omessa valutazione di singoli documenti come tali.
  • Quando il giudice di rinvio ha esaminato i fatti rilevanti e motivato la decisione, la censura che contesti il mancato pieno riconoscimento di periodi di servizio o di anzianità si risolve in una richiesta di riesame del merito ed è inammissibile in sede di legittimità.
  • Se l'errore denunciato riguarda un travisamento percettivo dei dati di causa o una falsa percezione di circostanze incontestate, i rimedi appropriati possono essere la correzione dell'errore materiale o la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., non il ricorso per cassazione per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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